Adempimenti

Per barcaioli e ormeggiatori assegno ordinario dal fondo di solidarietà

di Luca Vichi

Con la circolare 74 del 25 maggio 2018 l'Inps illustra le modalità di accesso e la disciplina dell'assegno ordinario erogato dal Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.

Assegno ordinario
Ai sensi dell'articolo 2 del Dl n. 90401/2015 il fondo punta ad assicurare ai lavoratori del settore dei gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
Tale intervento:
- spetta a tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, compresi gli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei lavoratori dirigenti (non spetta per gli assunti con contratto di apprendistato duale e apprendistato di alta formazione);
- è rivolto a tutte le imprese del settore a prescindere dalla consistenza numerica dell'organico;
- spetta in misura pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali, nei limiti dei massimali previsti per la cassa integrazione guadagni ordinaria.

Durata
L'assegno ordinario può essere erogato a non più di 40 unità lavorative all'anno, per un periodo non superiore a 80 giorni lavorativi ciascuno e per un massimo di 3.200 giorni di cassa integrazione complessivi nel rispetto dei limiti previsti dal Dlgs n. 148/2015.
Ad ogni modo, per ciascuna unità produttiva, il trattamento di assegno ordinario non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile (fatta salva l'eccezione di cui al comma 5, articolo 22 del Dlgs n. 148/2015).

Termini di presentazione della domanda
La circolare in commento ricorda come le aziende interessate, per accedere alle prestazioni ordinarie, debbano presentare apposita domanda non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della stessa. Entrambi i termini hanno natura ordinatoria.
Le modalità di presentazione della domanda sono state illustrate dall'Inps con il messaggio n. 2536/2017. Si ricorda che l'accesso all'assegno ordinario è subordinato all'invio di una comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali relativa alla situazione di crisi.

Assegno ordinario e contributo addizionale
In caso di fruizione della prestazione di assegno ordinario è previsto l'obbligo, in capo al datore di lavoro, del versamento di un contributo addizionale in misura non inferiore all'1,50 per cento, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

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