Adempimenti

Assegno di incollocabilità, rivalutati gli importi

di Antonio Carlo Scacco

Dal 1° luglio l'importo dell'assegno di incollocabilità salirà da 256,38 a 259,21 euro: è l'effetto della determina presidenziale Inail n. 255 del 29 maggio che sarà prossimamente inviata all'esame del ministero del Lavoro per la emanazione del decreto relativo.

Si tratta di una prestazione prevista dall'articolo 180 del TU infortuni (Dpr 1124/1965) e definita dalla Consulta un «elemento accessorio ed eventuale, in un rapporto di previdenza» (Corte cost. sentenza 532/1988). È erogata direttamente dall'Istituto agli invalidi per infortunio o malattia professionale impossibilitati a fruire dell'assunzione obbligatoria per avere perduto ogni capacità lavorativa, ovvero per avere subìto menomazioni tali da mettere a repentaglio la salute e l'incolumità dei compagni di lavoro e la sicurezza degli impianti.

L'assegno è mensile ed è rivalutato annualmente con apposito decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in base della variazione dei prezzi al consumo. Per ottenerlo è necessario inoltrare apposita domanda alla sede Inail di appartenenza.

Si richiede una età non superiore ai 65 anni e un grado di menomazione dell'integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al Dm 12 luglio 2000 (per gli eventi occorsi a partire dal 2007).

Si richiede inoltre il requisito della inapplicabilità nei confronti dell'invalido del beneficio della assunzione obbligatoria: lo stesso ministero del Lavoro nella circolare 66/2001 aveva ritenuto ancora valide le ragioni che giustificano l’erogazione dell'assegno anche dopo la riforma del diritto al lavoro dei disabili portata a compimento con la legge 68/1999, trattandosi di situazioni limite per le quali si manifesta una chiara situazione di impossibilità o inopportunità ad effettuare il collocamento medesimo.

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