Adempimenti

Provvedimenti sanzionatori in materia di condizionalità comunicati all’Anpal e all’Inps

di Antonio Carlo Scacco

I provvedimenti sanzionatori adottati dai centri dell'impiego a seguito di violazioni commesse dai beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito in materia di condizionalità dovranno essere inviati all'Inps oltre che all’Anpal: lo precisa il messaggio dell'istituto di previdenza 2378 del 13 giugno.

La comunicazione segue a stretto giro la nota Anpal dell'11 giugno, numero 7122, nella quale la stessa agenzia ricordava che, nelle more della entrata in funzione di apposita procedura informatizzata sul proprio sito, i provvedimenti stessi devono essere comunicati, mediante posta elettronica certificata, sia ad Anpal che alle sedi Inps per la adozione degli eventuali atti di propria competenza.

La previsione attua quanto disposto dal comma 10, articolo 21 del decreto legislativo 150/2015 che prevede appunto, in caso di violazione degli obblighi in materia di condizionalità, che il centro per l'impiego adotti le relative sanzioni inviandone comunicazione all'Anpal e all'Inps, il quale ultimo si attiva per il recupero delle somme indebite eventualmente erogate.

Le sanzioni sono graduate in relazione alla gravità del comportamento del beneficiario della prestazione. La prima mancata presentazione agli appuntamenti fissati nel patto di servizio senza adeguata giustificazione, ad esempio, comporta la decurtazione di un quarto della prestazione di sostegno; la seconda mancata presentazione comporta la perdita di una intera mensilità mentre la terza mancanza viene sanzionata con la decadenza della prestazione e lo stato di disoccupazione per due mesi.

Contro i relativi provvedimenti sanzionatori adottati dal centro per l'impiego è ammesso ricorso allo speciale Comitato insediato presso l'Anpal entro 30 giorni solari dalla ricezione per motivi di legittimità o di merito. In alternativa l’interessato può ricorrere al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

L'Anpal a sua volta può dichiarare inammissibile il ricorso, può assegnare al ricorrente un termine per sanarne eventuali irregolarità, può accoglierlo dichiarando nullo in tutto o in parte il provvedimento impugnato oppure, infine, può respingere il ricorso (che si intende in ogni caso respinto se, dopo 90 giorni dalla data di presentazione, il Comitato non abbia risposto). In quest'ultimo caso è ammesso ricorso alla autorità giurisdizionale competente o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

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