Adempimenti

Da luglio sanzioni più alte dell’1,9 per cento per violazioni su salute e sicurezza

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

Dal 1° luglio aumentano dell’1,9% gli importi delle sanzioni penali e amministrative per le violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro accertate successivamente a tale data. Nessun aumento per le violazioni accertate prima.

Lo ha chiarito l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la lettera circolare protocollo 314 del 22 giugno, il quale completa l’informativa con un allegato contenente un quadro riepilogativo delle ammende e delle sanzioni amministrative più ricorrenti che dall’importo originario sono poi aumentate per effetto dell’articolo 9, comma 2, del decreto legge 76/2013, convertito nella legge 99/2013, e ora, in applicazione della legge, con decreto direttoriale del capo dell’Inl numero 12 del 6 giugno scorso.

Tale aumento, che avviene ogni cinque anni, è previsto dal comma 4-bis dell’articolo 306 del testo unico e si ricollega in misura pari all’indice Istat dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo.

La circolare dell’Ispettorato osserva che l’attuale disciplina non prevede arrotondamenti sull’ammontare finale dell’ammenda e della sanzione amministrativa incrementata dell’1,9% e, pertanto, non va applicato alcun arrotondamento delle cifre risultanti dal calcolo.

Così si ha, per esempio, che il datore di lavoro che non effettua la valutazione dei rischi, ovvero non nomina il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in origine era punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, dal 1° luglio, ferma restando l’entità dell’arresto, l’ammenda sarà da 2.792,00 a 7.147,67,00 euro. Così al datore di lavoro che adotta il documento della sicurezza inidoneo, non rispondente cioè alle disposizioni previste dagli articoli 17, 28 e 29 del testo unico, si applica la nuova ammenda da 2.333,65 a 4.467,30,00 euro in luogo delle originarie 2.000,00-4.000,00 euro. Così, continuando l’esempio, per le visite mediche effettuate a lavoratori/lavoratrici, per cui sussiste il divieto per legge, l’originaria sanzione amministrativa a carico sempre del datore di lavoro, da 2.000,00 a 6.600,00 euro, viene ora elevata da 2.233,65 a 7.371,04 euro.

Le sanzioni

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