Adempimenti

All’Anpal la gestione degli albi professionali dei non vedenti

di Antonio Carlo Scacco

L'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici non vedenti, istituito con la legge 14 luglio 1957, numero 594, accoglieva le persone non vedenti abilitate alla funzione di centralinista. Tali soggetti godono di particolari benefici sotto il profilo occupazionale.
Ad essi, infatti, è riservata l'assunzione presso tutti i datori di lavoro privati dotati di un centralino con operatore con almeno cinque linee telefoniche e presso i datori di lavoro della pubblica amministrazione dotati di centralino con operatore, a prescindere dal numero di linee disponibili.

Per usufruire del collocamento obbligatorio i centralinisti non vedenti dovevano iscriversi all'albo, ma tale onere, con la approvazione della articolo 12 del Dlgs 14 settembre 2015, numero 151, non è più previsto, essendo stato soppresso l'albo nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista.

Pertanto dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo, per l'avviamento al lavoro le persone non vedenti abilitate alla funzione di centralinista si iscrivono nell'elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato di residenza (articolo 6, legge 29 marzo 1985, numero 113).

Nell'albo professionale per massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, di cui all'articolo 8 della legge 21 luglio 1961, numero 686, sono iscritti a domanda i massofisioterapisti non vedenti che vogliano lavorare alle dipendenze di un ente pubblico o di un ente privato. L'iscrizione all'albo nazionale dei massofisioterapisti è requisito indispensabile per usufruire del collocamento obbligatorio (articolo 2, legge 19 maggio 1971, numero 403).

Infine, nell'albo nazionale per i terapisti della riabilitazione non vedenti previsto dalla legge 11 gennaio 1994 numero 29 sono iscritti a domanda tutti i terapisti della riabilitazione non vedenti e, a domanda, tutti i massofisioterapisti con almeno cinque anni di servizio.

Tanto premesso, l'Anpal (Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro) con nota del 30 luglio 2018 comunica che, dal 24 luglio 2018, la gestione degli albi professionali delle persone non vedenti sopra elencati sarà di sua competenza. In particolare l’ attività sarà gestita dalla divisione 5 di Anpal.

Alla nota è allegata la modulistica necessaria per le richieste di certificazione agli albi (ricordiamo che l'albo dei centralinisti ciechi dal 24 settembre 2015 è sostituito dall'elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato di residenza) da indirizzare alla Pec: divisione5@pec.anpal.gov.it.

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