Adempimenti

Nel regime delle ritenute su somme pignorate solo il pignorato ha diritto al rimborso

di Salvatore Servidio

Con la risposta all'interpello 19 settembre 2018, numero 9, l'agenzia delle Entrate si è pronunciata su un quesito di un contribuenteche, nell'ambito di una procedura di pignoramento presso terzi, ha agito nella veste di creditore pignoratizio.
Nel caso concreto, a seguito del pignoramento, il creditore ha ricevuto una certa somma di denaro sulla quale i debitori pignorati hanno operato, secondo legge, le ritenute previste nella misura del 20 per cento. Successivamente, tra le parti è intervenuto un accordo transattivo, in forza del quale il creditore ha ricevuto una somma di denaro di importo inferiore rispetto alla prima. Pertanto, il creditore, dopo la transazione, ha restituito, a titolo di differenza, una parte della somma inizialmente ricevuta.
La questione sollevata dal contribuente attiene, quindi, al rimborso delle ritenute operate e, in particolare, all'individuazione del soggetto legittimato a ottenerlo, ponendosi il dubbio se tale soggetto sia chi è stato pignorato o il creditore.

Quadro normativo di riferimento
Si premette che, in base all'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 2007, numero 449, nell'ipotesi di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, la ritenuta, ove prevista, deve essere effettuata dal soggetto erogatore che rivesta la qualità di sostituto di imposta, con un'aliquota pari al 20 per cento.
Le modalità attuative dell'ultima parte dell'articolo 2 del Dl 78/2009 sono state demandate al provvedimento 34755 del direttore dell'agenzia delle Entrate, approvato il 3 marzo 2010, il cui articolo 1 prevede, al comma 1, che il terzo erogatore-sostituto d'imposta non effettui la ritenuta solo se è a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte.
Sul punto, è intervenuta quindi l'agenzia delle Entrate con la circolare 2 marzo 2011, numero 8/E, precisando che l'obbligo di effettuare la ritenuta da parte del terzo erogatore sorge quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. deve trattarsi di una somma per la quale deve essere operata una ritenuta alla fonte, ai sensi della normativa vigente;
2.il creditore pignoratizio deve essere un soggetto Irpef;
3.il terzo erogatore deve rivestire la qualifica di sostituto di imposta in base a quanto previsto dagli articoli 23 e seguenti del Dpr 29 settembre 1973, numero 600; deve, cioè, rientrare fra i soggetti cui la legge tassativamente conferisce l'obbligo di pagare le imposte in luogo d'altri, per fatti e situazioni a questi riferibili.
La ritenuta, pertanto, deve essere effettuata nei confronti dei creditori pignoratizi soggetti Irpef e non anche nei confronti di enti e società soggetti Ires.
La precisazione, introdotta dal provvedimento del 2010 a fronte di una disposizione normativa che menziona genericamente l'obbligo di effettuare una ritenuta d'acconto, intende semplificare gli adempimenti del terzo erogatore in considerazione della marginalità delle ipotesi in cui i soggetti Ires (enti e società di capitali) subiscono ritenute alla fonte.
Pertanto, il terzo erogatore che corrisponda somme in favore di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società di persone, non è tenuto a effettuare la ritenuta alla fonte, fermo restando l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei sostituti di imposta i dati del percettore e l'ammontare delle somme erogate. Quest'ultimo adempimento, infatti, in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d del provvedimento, è posto a carico dell'erogatore anche nei casi in cui egli non operi un prelievo alla fonte o perché il creditore pignoratizio non è un soggetto Irpef, ovvero perché le somme erogate non hanno natura reddituale o non scontano ritenute alla fonte in base alle disposizioni richiamate.
Ne consegue che il prelievo alla fonte non deve essere effettuato se la somma non rientra fra quelle assoggettabili a ritenuta in base alle richiamate disposizioni.
Ad esempio, se il dipendente (creditore pignoratizio), in esecuzione di una sentenza di condanna del datore di lavoro (debitore) al pagamento di retribuzioni arretrate, ottiene il pignoramento delle somme giacenti su un conto corrente bancario del datore di lavoro, l'istituto bancario (terzo erogatore) sarà tenuto ad effettuare la ritenuta del 20% all'atto del pagamento delle somme in favore del dipendente, trattandosi di redditi di lavoro dipendente, per i quali, a norma dell'articolo 23 del Dpr 600/1973, è previsto il prelievo alla fonte.
Ugualmente, sarà tenuto a operare la ritenuta il terzo che eroga a un soggetto Irpef utili o dividendi su partecipazioni sociali per i quali l'articolo 27 del Dpr 600/1973 prevede l'assoggettamento a imposta mediante ritenuta alla fonte.
Il provvedimento non pone a carico del terzo obblighi di indagine in merito alla qualificazione reddituale delle somme, anzi, nel prevedere una ritenuta in misura fissa, presuppone che il terzo non sia normalmente a conoscenza della tipologia di reddito che sta erogando.
In un'ottica di semplificazione, e al fine di agevolare l'applicazione della ritenuta, il terzo è tenuto ad applicarla sempre poiché la norma non pone a suo carico obblighi di accertamento.
Tenuto conto dell'esigenza di dare effettività alle condizioni richieste dalla norma, qualora il creditore pignoratizio attesti mediante dichiarazione da rendersi ai sensi degli articoli 47 e 76 del Dpr 28 dicembre 2000 numero 445, l'insussistenza, in tutto o in parte, di tali condizioni, il terzo erogatore è esonerato dall'obbligo di operare la ritenuta. Con la suddetta dichiarazione, il creditore pignoratizio comunica al terzo anche l'ammontare eventualmente corrispondente all'Iva che non deve essere assoggettato a ritenuta.
L'amministrazione finanziaria potrà riscontrare la correttezza di quanto dichiarato dal creditore pignoratizio atteso che il terzo erogatore è tenuto a indicare nel proprio modello 770 i dati relativi al pagamento effettuato anche nell'ipotesi in cui non abbia operato la ritenuta in argomento.
In caso di dichiarazione mendace, ferme restando le sanzioni penali, la circostanza che il creditore non indichi nella propria dichiarazione dei redditi le somme percepite, in sede di accertamento dovrà essere valutata come circostanza aggravante ai fini dell'applicazione delle correlate sanzioni.
Rimane fermo, in ogni caso, l'obbligo del terzo erogatore di riportare nel proprio modello 770 le somme erogate con indicazione o meno della avvenuta effettuazione della ritenuta del 20 per cento.

La soluzione dell’agenzia delle Entrate
Nella risposta all'interpello, l'agenzia delle Entrate evidenzia come nella fattispecie prospettata dalla società istante, posto il corretto comportamento tenuto dai debitori pignorati all'atto del pagamento delle somme al creditore, operando le ritenute, ove dovute, nella misura del 20%, si pone la questione, per l'effetto dell'intervenuto accordo transattivo (compensativo) fra le parti, del soggetto autorizzato a chiedere il rimborso di dette somme e in quali termini.
A seguito dell'accordo transattivo, da un lato la società istante ha percepito una determinata somma lorda e dall'altro, ha restituito altra somma, al netto delle ritenute complessive effettuate da alcuni dei terzi pignorati.
Nella soluzione interpretativa si specifica che dette ritenute, originariamente subite per lo stesso importo di quelle complessive effettuate dai terzi pignorati, non possono essere recuperate dal creditore pignoratizio, essendo somme che hanno perduto la loro funzione di ritenuta d'acconto a carico della società stessa, per effetto della transazione e sua esecuzione, mediante parziale restituzione degli importi dalla medesima incassati provvisoriamente. Di fatto, l'esborso delle predette somme risulterebbe rimasto a carico del soggetto pignorato, in considerazione della circostanza che le ritenute sono state operate su degli importi corrisposti dai terzi pignorati, che poi, nel corso del medesimo anno di percezione sono stati restituiti (in parte) allo stesso soggetto pignorato e conseguentemente, in tale misura non possono avere assunto natura reddituale rilevante in capo alla società istante.
In conclusione, afferma l'agenzia delle Entrate che il soggetto legittimato ad avanzare richiesta di rimborso al fine di individuare sia l'an che il quantum dell'importo spettante, è il soggetto pignorato.

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