Adempimenti

Proroga per le note di rettifica relative ai conguagli Cigo/Cigs

di Antonio Carlo Scacco

Le note di rettifica già notificate e scadute ed emesse nel mese di luglio relativamente a conguagli CIGO/CIGS, saranno trasmesse alla procedura "Nuovo Recupero Crediti" solo dopo 60 giorni dalla scadenza: lo comunica l'Inps nel messaggio 18 ottobre 2018, n. 3880.
La proroga dei termini, che torneranno a quelli ordinari di 30 giorni dal 15 novembre prossimo, si è resa necessaria per il riscontro di numerose inesattezze dovute alla mancata o errata applicazione delle istruzioni dell'Istituto.
La stessa Associazione Nazionale dei Consulenti del lavoro (ANCL) aveva richiesto, con lettera dell'11 settembre scorso, un differimento dei termini.
Con la proroga le aziende potranno procedere all'invio di eventuali flussi di variazione necessari per la definizione ed il ricalcolo delle note di rettifica.
Eventuali ulteriori note di rettifica generate dai ricalcoli, avverte il messaggio dell'Istituto, dovranno essere considerate in sostituzione ed annullamento dei precedenti addebiti.
Le inesattezze riscontrate per lo scorso mese di luglio hanno riguardato in gran parte differenze di importi relativi ai conguagli di integrazione salariale. Le ore conguagliabili per ogni tipologia di autorizzazione e integrazione sono le ore autorizzate depurate delle ore già conguagliate.
Se la autorizzazione non esiste o è scaduta la procedura azzera automaticamente il numero delle ore conguagliate.
Altre inesattezze sono state riscontrate sul calcolo del tetto massimo corrispondente al tetto massimo annuale per le ore conguagliabili. Quando l'importo dichiarato per tipologia di CIG è superiore al tetto massimo conguagliabile a livello aziendale, si genera automaticamente un codice di eccedenza ("DCGO" per la CIGO, "DCGS" per la CIGS e "DCGD" per la Cassa in deroga) che viene evidenziato in nota di rettifica nella colonna calcolato (la colonna dichiarato rimane a zero).
Per quanto concerne conguagli o versamenti del contributo addizionale relative ad autorizzazioni CIGO con Ticket rientranti sotto la disciplina ante D.Lgs. n. 148/2015, il messaggio ribadisce che le aziende dovranno continuare ad utilizzare le modalità di compilazione delle denunce Uniemens già in uso.

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