Adempimenti

Ritenute 2017, si può sfuggire al reato di omesso versamento

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

La scadenza di domani 31 ottobre per la presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta è legata anche alla consumazione del reato di omesso versamento delle ritenute relative al periodo di imposta 2017 e al delitto di omessa presentazione.

Omesso versamento
Il reato più direttamente connesso alla presentazione del 770 riguarda l’omesso versamento delle ritenute (articolo 10-bis del Dlgs 74/2000) operate nell’anno 2017.

In dettaglio si rischia la reclusione da sei mesi a due anni nel caso in cui non si effettui tale versamento per somme superiori a 150mila euro. Da evidenziare che, a differenza di quanto era previsto fino al 2015 (prima delle modifiche introdotte dal dlgs 156/2015), le omissioni ora non devono più necessariamente risultare dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, essendo sufficiente che le somme dovute risultino dalla sola dichiarazione.

La fattispecie fa infatti riferimento alle «ritenute (...) dovute sulla base della stessa dichiarazione» e non più a quelle risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti.

Da tener presente poi che se entro domani il contribuente versa una somma che consente di contenere l’omissione delle ritenute al di sotto dei 150mila euro non commetterà reato. Ad esempio, se le ritenute non versate nel 2017 sono pari a 200mila euro, sarà sufficiente che il contribuente, entro il 31 ottobre, versi 50.001 euro per non commettere reato (l’omissione infatti scenderebbe al di sotto della soglia penale).

Scaduto il termine di domani:

a) un eventuale parziale pagamento successivo non risolve il problema penale in quanto è necessaria l’integrale estinzione del debito tributario anche a rate, da concludersi prima dell’inizio del dibattimento;

b) l’integrale pagamento (prima dell’inizio del dibattimento) fa ottenere una causa di non punibilità e quindi il contribuente non potrà essere perseguito penalmente.

È peraltro possibile chiedere al giudice – in caso di pagamenti dilazionati – due proroghe di tre mesi cadauna per concludere i versamenti e usufruire della non punibilità.

Omessa dichiarazione
L’omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta, introdotta dal Dlgs 158/2015 e in vigore dal 22 ottobre 2015, comporta la reclusione da 18 mesi a quattro anni e scatta soltanto se l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore a 50mila euro.

Per espressa previsione si applicano le regole già vigenti per le dichiarazioni omesse ai fini delle imposte sui redditi ed Iva, in base alle quali non si considera omessa, tra l’altro, la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine.

Ne consegue che il reato non si consuma al momento della scadenza del 770 ma nei successivi 90 giorni, potendo il contribuente, entro detto arco temporale, presentare validamente la dichiarazione. Quest’anno pertanto la data di riferimento (ai fini penali) è il 29 gennaio 2019 (90 giorni successivi al 31 ottobre), sempreché, evidentemente, sia stato omesso il versamento delle ritenute nel 2017 per un importo superiore a 50mila euro.

Casi particolari
Si ricorda che nel caso in cui siano stati erogati compensi o emolumenti in nero (fuori busta) non viene integrato nessun reato tributario. Anche le ipotesi di indicazione nella certificazione di importi maggiori rispetto a quelli realmente corrisposti al percipiente non rientrano nelle condotte penali esaminate previste per il sostituto di imposta. Con ogni probabilità in questi casi potrebbe ritenersi integrato il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti recanti importi superiori al reale.

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