Adempimenti

Sospeso il "Registro di esposizione" per i datori del settore marittimo

di Antonio Carlo Scacco

Marcia indietro dell'Inail quanto agli obblighi di trasmissione on line dei dati relativi ai lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni per i datori del settore marittimo: è il contenuto della circolare dell'Istituto del 4 dicembre 2018, n. 49.
Il servizio online per la trasmissione del "Registro di esposizione" mediante il quale il datore di lavoro trasmette, per quei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni mutageni e biologici appartenenti al gruppo 3 o 4, i dati riguardanti gli agenti utilizzati, i lavoratori esposti, la attività svolta dal dipendente nonché il valore della esposizione in termini di intensità, frequenza e durata, è stato istituito nell'ottobre dello scorso anno (Inail, circolare n. 43/2017).
Con la successiva circolare 15 maggio 2018, n. 22, l'Istituto assicurativo aveva reso disponibile, a decorrere dal 14 maggio, una apposita implementazione nel servizio telematico "Registro di esposizione" tale da estendere l'obbligo di trasmissione con tale modalità anche ai datori di lavoro non titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), ivi inclusi i datori di lavoro del settore marittimo.
Il servizio on line era originariamente utilizzabile, infatti, da parte dei datori di lavoro titolari di Posizione assicurativa territoriale (Pat) mentre gli altri datori di lavoro pubblici e privati, ove soggetti all'obbligo di tenuta, avrebbero provveduto all'inoltro dei dati relativi tramite Pec, utilizzando il modello disponibile sul sito istituzionale dell'INAIL, sezione "Moduli e modelli – Ricerca e Tecnologia".
L'obbligo di utilizzare il servizio telematico "Registro di esposizione", pertanto, è al momento temporaneamente sospeso per i datori marittimi.
La sospensione è stata decisa a seguito di approfondimenti intervenuti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attesa della emanazione dei decreti regolamentari previsti dall'articolo articolo 3, comma 2, del T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che dovrebbero consentire la applicazione delle norme in materia di sicurezza e salute del lavoro tenendo conto delle peculiarità organizzative connesse al servizio marittimo.

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