Adempimenti

Enti non profit, entrate pubbliche online entro il 28 febbraio

di Carlo Mazzini

Ultimi giorni per le organizzazioni non profit che devono comunicare le proprie entrate di natura pubblica. Entro giovedì 28 febbraio, infatti, un’ampia schiera di enti deve pubblicare sui propri siti le entrate incassate dagli enti pubblici nel 2018, pena il rischio che le amministrazioni pubbliche richiedano indietro le somme erogate.

La legge 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto una nuova previsione per dare maggiore trasparenza alla destinazione delle risorse pubbliche. Sia gli enti non profit, sia le aziende devono dare evidenza pubblica del fatto che hanno ricevuto somme derivanti da enti pubblici, anche con finalità di prevenzione della corruzione. Per le aziende basta la pubblicazione dei dati nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato, entro il termine della loro pubblicazione.

Per le organizzazioni non profit, invece, si richiede uno sforzo maggiore. Pur essendo prossima l’entrata a regime della riforma del terzo settore che prevede, tra l’altro, l’obbligo di invio al futuro Registro unico nazionale del terzo settore dei rendiconti o bilanci (che pertanto diventeranno di pubblica fruizione), il legislatore ha preferito aggiungere l’obbligo di pubblicazione delle informazioni relative alle entrate (sovvenzioni, incarichi, contributi di qualsiasi genere). Questa pubblicazione non è particolarmente agevole, perché avviene due mesi prima dell’approvazione del bilancio (per tacere di chi non ha l’anno coincidente con l’anno solare) e online, pertanto sul sito istituzionale dell’ente, per chi ne è provvisto, sul sito della rete associativa di riferimento o - come chiarito recentemente dal ministero del Lavoro - sul sito dei centri di servizio per il volontariato.

I contenuti delle informazioni da pubblicare non sono stati definiti dalla legge ma indicati dalla circolare 2/2019 del ministero del Lavoro (dell’11 gennaio) che ha chiarito altri aspetti rilevanti. Vanno indicati l’amministrazione pubblica che ha erogato le risorse, l’ammontare delle somme erogate, la data di incasso (vale il principio di cassa e non di competenza), la causale. In via interpretativa, il ministero ritiene che il limite dei 10mila euro sotto il quale non vi è l’obbligo di pubblicare le informazioni si riferisca alla somma complessiva delle entrate e non ai singoli rapporti. Il ministero ritiene anche che debbano essere riportate anche le somme del 5 per mille incassate nel 2018.

Sulle sanzioni, il ministero aderisce al parere del Consiglio di Stato, secondo il quale, per come è stata scritta la norma, la restituzione delle somme ricevute sembrerebbe riferirsi soltanto alle imprese e non anche agli enti non profit. Ma riferendo la norma della sola sanzione della restituzione, a oggi non si comprende quale sanzione – se non quella riportata dalla legge – possa applicarsi agli enti non profit.

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