Adempimenti

Ispettori del lavoro con accesso alle banche dati Inps

di Luigi Caiazza

Pur essendo già possibile presentare le domande per il nuovo reddito di cittadinanza, gli organi di vigilanza non sono ancora pronti per le verifiche di attendibilità dei dati economici e familiari dei singoli beneficiari previsti dal decreto legge 4/2019. In questo contesto, per dare maggiore efficienza ai controlli, il Senato in fase di conversione del decreto (il provvedimento è ora all’esame alla Camera) ha approvato un emendamento che prevede l’accesso dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) alle banche dati gestite dall’Inps.

Con tale disposizione, se convalidata nella lettura definitiva, gli ispettori avranno pieno accesso a tutte le informazioni e alle banche dati, sia in forma analitica, sia aggregata, trattate dall’istituto di previdenza e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche dati indicate nell’allegato A inserito nell’emendamento al decreto legge, tra cui i dati anagrafici delle aziende e dei lavoratori, i dati contenuti nel fascicolo elettronico aziendale, i dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alle varie forme previdenziali, nonché altri dati che potranno essere integrati con decreto del ministero del Lavoro. Sarà un successivo decreto del Direttore dell’Inl, da emanarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del Dl 4/2019, a individuare la categoria dei dati, le modalità di accesso, nonché le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati acquisiti.

Se saranno rispettati i termini previsti, la disposizione potrebbe entrare a regime non prima di giugno. Essa non appare, peraltro, completa e pienamente finalizzata all’auspicato - come si legge ancora nell’emendamento - «efficace svolgimento dell’attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio (reddito di cittadinanza), nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale». La nuova norma non prevede infatti, senza alcuna motivazione, che gli ispettori del lavoro possano consultare anche le banche dati gestite dall’Inail.

Si ricorda che già l’articolo 11, comma 5, del Dlgs 149/2015, rimasto inattuato, aveva stabilito che «l’Inps, l’Inail e l’agenzia delle Entrate sono tenuti a mettere a disposizione dell’Ispettorato anche attraverso l’accesso e specifici archivi informatici, dati ed informazioni, sia di natura analitica che aggregata, utili alla programmazione e allo svolgimento della attività di vigilanza… sul piano del lavoro irregolare ovvero della evasione od omissione contributiva». Quest'ultima è una norma cogente se solo si considera che lo stesso articolo prevede che «l’inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma comporta l’applicazione delle norme in materia di responsabilità dirigenziale». Malgrado tale chiarezza e determinazione del legislatore, dopo circa quattro anni è stata necessaria un’altra legge per rendere operativa, ma solo parzialmente, quella che la precedeva.

Il decreto legge n. 4/2019

L'allegato A nell'emendamento al Dl 4/2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©