Adempimenti

Disoccupazione agricola, scadenza dei termini per la domanda

di Michele Regina

L'Inps con nota dell'11 marzo 2019 ricorda che c'è tempo fino a lunedì 1° aprile 2019 per presentare la domanda di disoccupazione agricola.

Per ottenere l'indennità di disoccupazione agricola, oltre a possedere i normali requisiti di legge, è necessario che il lavoratore agricolo presenti la domanda online entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza della prestazione.

Quest'anno il 31 marzo cade di domenica quindi è possibile trasmettere le domande entro il 1° aprile, primo giorno successivo non festivo. Non sono considerate valide le domande presentate in data successiva.

Si ricorda brevemente che sono obbligatoriamente assicurati contro la disoccupazione involontaria i lavoratori agricoli che svolgono attività retribuita alle dipendenze di terzi, anche se, in via sussidiaria, esercitano un'attività agricola in proprio, ma solo per le categorie dei salariati fissi ed assimilati, dei giornalieri di campagna, dei piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali .

La prestazione quindi spetta a:
•operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
•operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell'anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
•piccoli coloni;
•compartecipanti familiari;
•piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.

L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle prestate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:
- le giornate di lavoro dipendente non agricolo;
- le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
- le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio;
q- uelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all'espatrio definitivo.

La prestazione previdenziale spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall'importo spettante viene detratto il 9% dell'indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato l'indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS in un'unica soluzione.
Le domande possono essere trasmesse al solito mediante uno dei seguenti canali e volendo , contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola , si può richiedere anche l'ANF :
1. il servizio online accessibile direttamente dal cittadino dotato di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, PIN dispositivo o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
2. gli enti di patronato;
3. il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.

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