Adempimenti

Le novità su Campione d’Italia nelle modifiche al modello 730/2019

di Salvatore Servidio

L'agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento 19 marzo 2019, n. 64377, con il quale vengono approvate alcune modifiche al modello di dichiarazione "730/2019" e alle relative istruzioni per la compilazione. Modifiche rese necessarie per tener conto delle novità di cui all'articolo 25-octies del Dl n. 119/2018 (legge n. 136/2018), che ha sostituito l'articolo 188-bis del Tuir, relativo a "Campione d'Italia".
Si premette che l'articolo 25-octies, rubricato "Misure per il rilancio di Campione d'Italia", del Dl 23 ottobre 2018, n. 119, cosiddetto "decreto fiscale", contenente disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, con il comma 4, introdotto in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha sostituito l'articolo 188-bis - "Campione d'Italia" - del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
Il decreto fiscale è entrato in vigore il 19 dicembre 2018
Il Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 15 gennaio 2019, n. 10652, ha approvato i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il Caf e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna dei modelli 730 e 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2018 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.
Di conseguenza, il direttore dell'agenzia delle Entrate, con Provvedimento 19 marzo 2019, n. 64377, ha approvato alcune modifiche al modello di dichiarazione "730/2019" e alle relative istruzioni per la compilazione.
Tali modifiche si sono rese necessarie, in particolare, proprio per tener conto delle novità di cui all'articolo 25-octies, comma 4, del Dl n. 119/2018, che ha sostituito l'articolo 188-bis del Tuir.
Si ricorda che la disciplina di favore dei redditi prodotti nell'exclave italiana in territorio svizzero di Campione d'Italia è dettata dall'articolo 188-bis del Tuir, che, tra l'altro, prevede l'applicazione di una riduzione forfetaria ai redditi agevolati.
La riduzione forfetaria, definita nella misura del 30% dall'articolo 188-bis del Tuir, può essere maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, franco svizzero ed euro, non potendo, comunque, essere inferiore al 30 per cento.
La legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 632, legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha disposto che la percentuale di riduzione di cui all'articolo 188-bis, comma 1, del Tuir deve essere fissata con Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d'Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno.
Il Provvedimento 15 febbraio 2019, n. 37461 dell'agenzia delle Entrate ha stabilito che per il periodo d'imposta 2018 la riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, è pari al 30%.
Con il Provvedimento n. 37461/2019, quindi, acquisito il parere conforme della Banca d'Italia in relazione alle medie annuali delle due valute registrate nel 2017 e nel 2018, l'agenzia delle Entrate ha fissato nella misura del 30% la riduzione forfettaria del cambio da applicare, per il periodo d'imposta 2018, ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera.
Si ricorda, altresì, che il comma 2 dell'articolo 188-bis dispone una riduzione forfetaria pari al 30% anche per i redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e dai soggetti Ires (società ed enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lett. a), b) e c), Tuir) iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nell'exclave italiana.
Questa riduzione, però, non è oggetto di alcun aggiustamento, in quanto la ricordata disposizione della legge di stabilità 2014 si riferisce solo al comma 1 dell'articolo 188-bis.
Si è sopra rilevato che, come previsto dal decreto fiscale n. 119/2018, dall'anno d'imposta 2018 tutti i redditi prodotti in euro dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30%, con un abbattimento minimo di 26.000 euro.
Con il Provvedimento n. 64377/2019, l'agenzia delle Entrate ha adeguato alle novità il modello di dichiarazione 730/2019 e le relative istruzioni di compilazione, apportando alcune modifiche al modello di dichiarazione stesso.
Nello specifico, le modifiche si sono rese necessarie per tener conto delle novità introdotte con la modifica dell'articolo 188-bis del Tuir, ragione per cui dall'anno d'imposta 2018 tutti i redditi prodotti in euro dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30%, con un abbattimento minimo di 26.000 euro.
Si considerano iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune, le quali, già residenti nel Comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) dello stesso Comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica (v. Risposta ad interpello n. 4 dell'11 gennaio 2019 dell'agenzia delle Entrate).
Per quanto riguarda il modello, oltre ad alcuni aggiustamenti formali, dopo il quadro K è inserito il "Quadro L – Ulteriori dati" composto dal rigo "L1" denominato "Redditi prodotti in euro Campione d'Italia" e dalle colonne "1" e "2" denominate rispettivamente "Codice" e "Importo".
Anche nelle istruzioni riguardanti la compilazione del modello dichiarativo, nelle diverse pagine che le compongono, sono inserite alcune correzioni relative, tra l'altro, al periodo di conservazione dei dati, ai casi particolari di addizionale regionale, all'eliminazione di alcune note relative a chi presta assistenza fiscale, oltre all'introduzione nel frontespizio, dopo il punto 13 del punto "14. Quadro L – Ulteriori dati" e alla fine dell'elenco del punto "A) Modello 730 base" del corrispettivo "Quadro L (Ulteriori dati) Informazioni in merito ai redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia".
Pertanto, per godere della nuova agevolazione, il contribuente compilerà il modello 730/2019 indicando i redditi a lordo dell'agevolazione e successivamente indicherà nel quadro L l'ammontare dei soli redditi prodotti in euro, già indicati nei rispettivi quadri A, B, C e D, per cui intende usufruire dell'agevolazione.
Se nella Certificazione Unica 2019 sono compilati anche i punti da 457 a 460, relativi a Campione d'Italia, ciò segnala che per alcuni/tutti i redditi da lavoro dipendente e/o pensione è stata riconosciuta l'agevolazione prevista per i residenti a Campione d'Italia. In tal caso l'importo lordo del reddito agevolato è indicato in tali punti e, pertanto, nel quadro L dovranno essere riportati gli importi lordi indicati in tali punti.
In tal modo è stato modificato il citato Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate n. 10652/2019, concernente l'approvazione dei modelli 730, 730-1, 730- 2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il Caf e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1.

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