Adempimenti

Malattia, spostato a maggio l’inserimento dei nuovi codici in uniemens

di Paola Sanna

Con messaggio 1475 del 10 aprile 2019 l'Inp integra, e in parte rivede, il contenuto del precedente messaggio 803 del 27 febbraio 2019, con il quale aveva comunicato che nell'ambito del flusso uniemens era stato inserito in "Elemento TipoRetrMal" l'informazione mirata a diversificare il tipo di trattamento retributivo erogato in presenza di un evento malattia. La codifica è così sintetizzabile:

- codice 0, con significato di lavoratore in malattia per il quale non è prevista l'erogazione di alcuna misura di trattamento retributivo da parte del datore di lavoro, ovvero del committente se trattasi di soggetto iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo,
- codice 1, in caso di malattia del lavoratore, è dovuta erogazione da parte del datore di lavoro o del committente per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, di un trattamento retributivo integrativo rispetto alla misura dell'indennità economica a carico dell'Inps,
- codice 2, indica che in caso di malattia del lavoratore, è prevista l'erogazione da parte del datore di lavoro, ovvero del committente per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria.

Nel nuovo messaggio, l'istituto precisa che
- il codice è compilato solo per dipendenti aventi titolo all'assicurazione economica di malattia; le indicazioni vanno pertanto omesse in presenza di dirigenti ovvero impiegati del settore industria o artigianto; coinvolge dunque tutte le aziende che operano con il sistema DM, che impiegano lavoratori per i quali le norme vigenti prevedono, in astratto, l'assicurazione economica di malattia,
- l'elemento evidenzia soltanto l'obbligo o meno assunto contrattualmente dal datore di lavoro rispetto al trattamento dell'evento malattia; a titolo esemplificativo – precisa l'Inps nel messaggio - qualora il contratto collettivo anche aziendale o individuale preveda che il lavoratore abbia diritto all'integrazione della malattia da parte del datore di lavoro, il codice da utilizzare sarà sempre "1" a prescindere da ciò che succede nel periodo di paga a cui il flusso è riferito;
- qualora per contratto o accordo, durante la malattia il lavoratore ha titolo alla percezione della normale retribuzione in forza di obblighi contrattualmente assunti dal datore di lavoro, detti lavoratori non devono percepire alcuna indennità da parte dell'istituto, poiché la stessa riveste natura compensativa della perdita di guadagno in costanza di evento malattia. In queste fattispecie andrà dunque indicato il codice "2"

Al fine di permettere la corretta e puntuale predisposizione delle procedure gestionali utilizzate, l'avvio dell'operatività delle nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens, è rinviato ai periodi di competenza del mese di maggio 2019.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©