Adempimenti

Nuovo forfait: ecco le cause ostative

di Maurizio Maraglino Misciagna

Giungono i primi chiarimenti sulle cause ostative che riguardano l'adesione al nuovo regime per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni introdotto dalla legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014) e successivamente modificato dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, commi da 9 a 11, L. 145/2018).
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 10 aprile 2019, n. 9, chiarisce le modalità di esclusione dal regime a tassazione agevolata.
Già in occasione di Telefisco 2019 l'Agenzia delle Entrate aveva fornito delle risposte sul tema del regime forfettario, confermando inizialmente la rigidità sui termini per la cessione delle quote che ostacolano l'ingresso. Tuttavia l'Agenzia delle Entrate, nelle pagine che compongono la circolare n. 9/2019 analizza gli aspetti più rilevanti del nuovo regime cercando di chiarire, anche attraverso degli esempi, i tanti dubbi emersi nei primi 4 mesi di applicazione della normativa.
Tra i primi chiarimenti posti dall'AdE vi sono i requisiti di accesso e le cause di esclusione al regime forfetario.
Nello specifico l'Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di adesione del nuovo regime per i produttori agricoli che "rispettano i limiti previsti dall'articolo 32 del Tuir" ed esplica che non costituisce causa ostativa la partecipazione "in società semplici", tranne nei casi in cui le stesse producano redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d'impresa.
La parte più interessante e attesa da una corposa platea di soggetti interessati, è l'interpretazione alla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 cui norma il divieto di applicazione del regime agevolato ai soggetti che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
Per la definizione di controllo l'Agenzia delle Entrate fa riferimento all'art. 2359 c.c. comma 1 che definisce come controllo diretto le partecipazioni che attribuiscono la maggioranza in assemblea anche tramite influenza dominante (anche tramite accordi contrattuali) mentre al comma 2 si definisce controllo indiretto, il controllo che può anche essere verificato "per interposta persona" (rientrano in tale novero i familiari di cui all'art. 5 c. 5 Tuir, cioè quelli che possono fare ingresso nell'impresa familiare: coniuge, parenti fino al 3° grado e affini fino al 2° grado).
La circolare chiarisce subito che tale causa ostativa di accesso al regime di vantaggio non viene operata solo a condizione che il contribuente, nell'anno precedente a quello di applicazione del regime stesso, provveda preventivamente a rimuoverla, tranne in caso di specifico riferimento alla partecipazione nelle S.r.l. In uno degli esempi posti in Circolare si rimarca il caso in cui un contribuente possiede delle quote in una società di persone. Qualora il contribuente ceda le quote possedute nella società di persone entro la fine dell'anno precedente, potrà applicare il regime forfetario a decorrere dall'anno successivo e ciò a prescindere che lo stesso inizi una nuova attività o prosegua un'attività già svolta. Nell'ipotesi in cui il contribuente ha aderito al regime forfetario e la causa ostativa sopraggiunge in corso d'anno a seguito di acquisizione per eredità delle partecipazioni, ha tempo entro la fine dell'anno per la cessione, pena la fuoriuscita dal regime. In caso di partecipazione in S.r.l. la Circolare n.9 precisa che ai fini dell'applicazione della causa ostativa, assume rilevanza l'anno di applicazione del regime e non l'anno precedente, dal momento che solo nell'anno di applicazione del regime si può verificare la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla S.r.l. alle attività economiche svolte dal contribuente in regime forfetario.
La buona notizia è che l'Agenzia delle Entrate a pagina 14 esprime la possibilità solo per l'anno 2019, in considerazione della pubblicazione della legge di bilancio del 2019 nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302 in data 31 dicembre 2018 e in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), l'applicazione del regime forfetario anche in caso in cui il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l'applicazione della causa ostativa, purché rimuova tale causa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020. In riferimento invece alla lettera d-bis) del comma 57 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2014 che esclude dal regime agevolato le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, l'Agenzia delle Entrate fa sapere che la verifica del requisito della prevalenza deve essere effettuata solo al termine del periodo d'imposta.
Ad esempio, nel caso di un contribuente che ha avuto un rapporto di lavoro concluso nel 2018, lo stesso può applicare il regime forfetario nel 2019, ma se alla fine del 2019 risulta che ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente ad esso riconducibili, dovrà fuoriuscire dal regime forfetario nell'anno d'imposta 2020. E' bene ricordare che il nuovo limite di ricavi e compensi si verifica in riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell'anno precedente all'applicazione del regime di vantaggio. La circolare infatti chiarisce che il contribuente che ha sforato la soglia di 30mila euro complessivi al 31 dicembre 2018, ma senza superare la "nuova" soglia di 65mila euro, può rimanere nel regime forfetario.
Per verificare l'eventuale superamento del limite si deve tenere conto del regime contabile applicato nell'anno di riferimento.
Quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da più codici Ateco, ai fini dell'accesso al regime forfetario, occorre fare riferimento alla somma di ricavi e compensi relativi alle attività esercitate.

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