Adempimenti

Il setaccio dei notai contro il riciclaggio

di Antonio Iorio

Diminuiscono, anche se di poco, rispetto al 2017 le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio effettuate nel 2018 dai professionisti dell’area economico giuridica: erano 4.969, sono diventate 4.818. La flessione riguarda tutti i professionisti, tranne i notai (si veda la tabella a fianco). Lo rileva l’ultimo rapporto dell'Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca di Italia.

La segnalazione di operazioni sospette è una delle attività più delicate cui è chiamato il professionista sia per le conseguenze che possono derivare in capo al cliente, sia per i rischi cui va incontro il professionista se omette la segnalazione.

I professionisti interessati
Devono segnalare all’Uif le operazioni sospette i seguenti professionisti, sia che svolgano attività in forma individuale, associata o societaria:

- gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quello dei consulenti del lavoro;

- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, comprese le associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, i Caf e i patronati;

- i revisori legali e le società di revisione legale con o senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.

I notai e gli avvocati sono, invece, obbligati alla segnalazione soltanto quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;

- la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

- l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

- l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;

- la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica o nell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un’autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Quando scatta la segnalazione
L’obbligo scatta allorché il professionista sa, sospetta, ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, siano state compiute o siano state tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

Il sospetto può essere desunto da caratteristiche, entità, natura delle operazioni o da qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o dell’attività svolta dai soggetti cui le operazioni sono riferite.

Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell’operazione che sono a disposizione dei segnalanti, elementi acquisiti nell’ambito dell’attività svolta o a seguito del conferimento di un incarico. Valutazione da compiere anche alla luce degli indicatori di anomalia emanati e degli schemi di comportamento anomalo elaborati dall’Uif.

Non è certamente agevole, nella maggior parte dei casi, comprendere la pericolosità del cliente e quindi decidere se eseguire o meno la segnalazione. Tuttavia, in caso di controllo, la Guardia di Finanza è solita contestare l’eventuale omissione del professionista in quanto tiene spesso conto delle proprie risultanze investigative, a posteriori. In altre parole, i militari nel momento in cui eseguono il controllo al professionista di norma già sanno che per un determinato cliente occorreva fare la segnalazione: da qui la successiva contestazione.

In realtà sarebbe necessario che la valutazione considerasse esclusivamente la situazione del tempo e gli elementi di cui poteva disporre il professionista.
Il totale delle segnalazioni all'UIf… e quelle dei professionisti

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