Adempimenti

Per omissioni gravi e ripetute da 30mila a 300mila euro

di Antonio Iorio

Una volta ricevute le segnalazioni - quelle effettuate dai professionisti rappresentano circa il 5% del totale (98mila nel 2018) - l’Uif effettua l’analisi finanziaria e ne valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi (Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia) e della collaborazione con l’autorità giudiziaria. Inoltre, le trasmette alla Direzione nazionale antimafia.

Il segnalante è coperto dalla riservatezza e dall’anonimato e a tal fine: i soggetti obbligati e gli Ordini professionali che ricevono le segnalazioni dai propri iscritti sono obbligati ad adottare misure per assicurare la massima riservatezza di chi segnala; la segnalazione deve essere priva di qualsiasi riferimento al segnalante; gli organi Investigativi sono tenuti ad omettere, nelle denunce eventualmente trasmesse all’autorità giudiziaria, l’identità di chi ha trasmesso la segnalazione; l’autorità giudiziaria può richiedere l’identità del segnalante solo con decreto motivato.

Il contenuto della segnalazione si articola in quattro principali sezioni: dati informativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione e il segnalante; elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, i soggetti, i rapporti e i legami intercorrenti tra gli stessi; elementi descrittivi, in forma libera, sull’operatività segnalata e sui motivi del sospetto; eventuali documenti allegati.

Sotto il profilo sanzionatorio, la sanzione base per l’omissione della segnalazione è di 3mila euro. Solo in presenza di condotte gravi e ripetute viene applicata la sanzione da 30mila a 300mila euro.

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