Adempimenti

Ricerca, sviluppo e formazione 4.0: istruzioni operative sui crediti d'imposta

di Matteo Ferraris

L'Agenzia delle Entrate, nell'ampia circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, ha commentato le novità della legge di Bilancio 2019. Tra queste, vi sono anche la rimodulazione per il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo oltre alla proroga del credito per la formazione 4.0.
Quest'ultima è una misura transitoria che integra la strategia Industria 4.0 (in questo caso estesa a tutte le imprese, non solo a quelle manifatturiere) e supporta con la leva fiscale le azioni a favore delle attività formative connesse alle tematiche dell'innovazione tecnologica di prodotto e di processo in specifici ambiti delineati dalla legge e richiamati dal decreto attuativo 4 maggio 2018 (si tratta di big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali; sono sempre escluse le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione).
La Legge di Bilancio 2019 ha esteso la disciplina del credito d'imposta per la formazione 4.0, inizialmente prevista solo per l'anno 2018, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (ancora con approccio congiunturale, quindi).
Rispetto alle previsioni per l'anno 2018, però, le soglie e le aliquote dell'incentivo sono state differenziate in relazione alla dimensione dell'impresa beneficiaria:
•per le piccole imprese: il credito d'imposta viene attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro;
•per le medie imprese: il credito d'imposta spetta in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
•per le grandi imprese: il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30%.
Sul punto la circolare fa un'opera di ricognizione di indicazioni normative e - al di là di un implicito monito correlato alle (ovvie) sanzioni penali in caso di falsa certificazione della spesa - non sembra aggiungere nulla a quanto già reso noto.
L'approccio ricognitorio consente di avere una sorta di agevole guida operativa da integrarsi però con le indicazioni, qui solo richiamate, contenute nella circolare direttoriale n. 412088 del 3 dicembre 2018, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese – con cui sono stati forniti chiarimenti concernenti il "credito formazione 4.0".
Forse più concrete possono apparire le indicazioni contenute nella circolare e relative alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (commi 70/72 della Legge di Bilancio 2019), da leggersi anche nella prospettiva di una estensione dei tempi di efficacia della norma ad opera dell'annunciato "Decreto Crescita".
Tra le tipologie di spese ammissibili al beneficio, viene data (nuova) rilevanza ai costi sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.
La novità - efficace dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 - impone la correzione del parametro storico, aggiungendo i medesimi costi sostenuti nel triennio 2012-2014. E' importante registrare che ove l'inclusione della nuova tipologia di spese nel calcolo della media storica e dei nuovi investimenti determini una riduzione dell'eccedenza agevolabile, l'impresa può rinunciare a tale inclusione.
Ulteriore innovazione è la previsione secondo cui la fruizione del credito è subordinata alla certificazione della documentazione contabile delle spese; ciò comporta che l'utilizzo in compensazione del credito maturato in un certo periodo (a decorrere dal successivo) non potrà iniziare se non a partire dalla data in cui è adempiuto l'obbligo di certificazione; la circolare chiarisce che tale norma si applica già a partire dal credito d'imposta maturato per il 2018. Ancora a proposito della certificazione della documentazione contabile delle spese, si chiarisce che i riscontri devono essere analitici e non "a campione".
L'ulteriore onere individuabile nella "relazione tecnica" tesa ad illustrare il progetto intrapreso, l'avanzamento e tutte le altre informazioni utili a individuare i lavori ammissibili al bonus sollecita una sottolineatura nella circolare: l'attività di controllo non consiste solo nella verifica dell'effettività, ammissibilità, pertinenza e congruità delle spese indicate dall'impresa, ma presuppone anche l'analisi dei contenuti di ricerca e sviluppo delle attività svolte.

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