Adempimenti

Formazione esente dall’Iva se con doppio requisito

di Gianni Bocchieri e Angelo D'Ugo

L’esenzione dall’Iva delle prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, compresa la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (articolo 10, numero 20, del decreto del presidente della Repubblica 633/1972) è subordinata alla contemporanea concorrenza del “requisito oggettivo” relativo alle prestazioni e del “requisito soggettivo” relativo al riconoscimento da parte di pubbliche amministrazioni dell’ente erogante.

È quanto emerge più chiaramente da recenti pronunce della giurisprudenza comunitaria e dalle ultime risposte fornite dall’agenzia delle Entrate sulla corretta applicazione dell’Iva alla “filiera” della formazione, a ulteriore conferma che le esenzioni devono essere individuate puntualmente e interpretate in modo restrittivo.

Secondo questi principi, la Corte di giustizia europea (causa c-449/17 del 14 marzo 2019) ha escluso la riconducibilità delle lezioni erogate da una scuola guida alla nozione di “insegnamento scolastico o universitario”, in quanto resta un insegnamento specialistico che non equivale alla trasmissione o all’approfondimento di conoscenze e di competenze caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario, pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico.

Sulla scorta della stessa disciplina comunitaria (articolo 132, lettera i, della direttiva 2006/112/Ce), l’agenzia delle Entrate ha prima specificato (risposta 94/2019) che non possono beneficiare dell’esenzione Iva le prestazioni didattiche, relative a materie presenti nell’ordinamento universitario, rese da società private non autorizzate dal ministero dell’Istruzione, le cui attività formative non sono rese nell’ambito di un’attività approvata e finanziata da enti pubblici (amministrazioni statali, Regioni, enti locali, università...).

Poi ha chiarito (interpello 904-38/2019) che sono da assoggettare a Iva, con conseguente assenza di limiti alla detrazione dell’Iva pagata in fase acquisto, le prestazioni rese dagli enti di formazione accreditati presso il fondo Formatemp (articolo 12 del decreto legislativo 276/2003), precisando che il regime di esenzione può essere applicato solo alle attività di formazione erogate da organismi privati, diversi dalle scuole o dagli istituti pubblici, che abbiano ottenuto il riconoscimento mediante l’iscrizione in appositi albi o attraverso l’istituto dell’accreditamento che abilita a operare all’interno di specifici ambiti (circolare 22/E/2008).

Con lo stesso pronunciamento, le Entrate hanno ribadito che il riconoscimento non deve riguardare in generale l’ente erogatore del servizio, ma il singolo corso organizzato (risoluzione 205/2002; circolare 150/1994, paragrafo 9). A questo riguardo, non sono sufficienti i controlli per la qualifica dell’ente di formazione accreditato presso lo stesso ente privato Formatemp, in quanto attengono essenzialmente a profili formali e logistici che non riguardano il contenuto e le modalità di svolgimento dei singoli corsi.

Così come non rileva l’autorizzazione ministeriale delle agenzie per il lavoro, committenti dell’attività formativa, in quanto relativa solo alla somministrazione di lavoro e non all’offerta formativa dell’ente di formazione a cui l’incarico viene affidato.

La stessa Agenzia ha invece ribadito (risposta 80/2019) che i contributi erogati con fondi europei si qualificano come movimentazione di denaro, esclusi dal campo di applicazione dell’Iva (articolo 2, comma 3, lettera a, del Dpr 633/1972), a condizione che non vi sia corrispettività tra l’erogazione delle risorse e l’attività finanziata, e il bando non abbia alcuna caratteristica tipica dei contratti a prestazioni corrispettive.

A maggior ragione, l’esclusione Iva ricorre (circolare 20/E/2015) per le attività formative e di politica attiva finanziate dalle Regioni sulla base di un rapporto concessorio (articolo 12 della legge 241/1990) opportunamente richiamato negli avvisi regionali, a prescindere dal relativo accreditamento.

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