Adempimenti

Autoliquidazione Inail, il riepilogo delle scadenze

di Paola Sanna

Per consentire l'applicazione delle nuove tariffe di premio in vigore dal 1° gennaio 2019, i consueti adempimenti INAIL sono stati prorogati per l'annualità 2019 alle scadenze che, in estrema sintesi, si riepilogano di seguito.

L'autoliquidazione del premio
Entro giovedì 16 maggio 2019 in sede di autoliquidazione del premio, il datore di lavoro soggetto a rischio INAIL deve:
- inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, tramite il servizio online "Riduzione presunto", indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata, qualora presuma di erogare nel corso del 2019, un importo di retribuzioni inferiori a quello del 2018;
- dichiarare le retribuzioni di competenza dell'anno precedente effettivamente maturate da ciascun soggetto assicurato con il modello 1031 di dichiarazione delle retribuzioni;
- calcolare il premio dovuto all'Istituto, al netto di eventuali agevolazioni contributive, sia in regolazione dell'anno 2018 che a titolo di anticipo rata per l'anno 2019;
- presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, utilizzando i servizi telematici "Invio dichiarazione salari", "Alpi online" o, per il settore marittimo, il servizio "Invio retribuzioni e calcolo del premio";
- provvedere al versamento attraverso il Modello F24 delle prime due rate di premio dovuto se ha optato per la rateazione, ovvero l'intero premio dovuto se ha scelto il pagamento in unica soluzione.

Si precisa che il differimento dei termini coinvolge anche il pagamento di eventuali contributi associativi.

Il pagamento rateale
Lo slittamento al 16 maggio del pagamento del premio per autoliquidazione ha determinato anche la variazione delle scadenze delle quattro rate dovute nell'ipotesi di scelta di pagamento rateale. Queste dunque le nuove scadenze ed i coefficienti da utilizzare per il calcolo degli interessi, che in questa fattispecie sono dovuti solo sulla terza e quarta rata:


La compilazione F24
Ai fini del versamento di quanto dovuto il Modello F24 deve essere così compilato:
- codice sede = codice identificativo della Sede INAIL competente per territorio, rispetto alla sede legale dell'azienda;
- codice ditta = codice rilevabile dal modello di dichiarazione delle retribuzioni;
- C.C = codice di controllo rilevabile dal modello di dichiarazione delle retribuzioni;
- numero di riferimento = numero di riferimento dell'autoliquidazione 902019. Per il settore navigazione (PAN): riportare il numero di sei cifre indicato nella ricevuta rilasciata dal sistema al momento dell'invio delle dichiarazioni delle retribuzioni;
- contributi Associativi: riportare il numero di richiesta di pagamento del contributo associativo indicato nella colonna "codice per f24", sezione "Basi di calcolo contributi associativi" del modulo "Basi di calcolo premi";
- causale = lettera "P";
- importi a debito versati = indicare l'importo del premio da versare; per i contributi Associativi va indicato l'importo da pagare utilizzando un rigo diverso per ciascun codice identificativo del contributo, che è dato dalla somma algebrica del contributo dovuto per regolazione al netto dell'importo indicato nel campo "Anticipo calcolato dall'INAIL", sezione "Basi di calcolo contributi associativi" del modulo "Basi di calcolo premi";
- importi a credito del datore di lavoro: indicare l'importo del premio di autoliquidazione da compensare. Compilare due o più righe della sezione INAIL del modello F24. Prima riga: indicare il numero di richiesta del premio di autoliquidazione da compensare, inserendo l'importo nel campo "importi a credito compensati"; riga successiva indicare il numero di richiesta dell'importo a debito e il relativo importo nel campo "importi a debito versati"; si ricorda che prima di effettuare qualsiasi compensazione, il datore di lavoro deve verificare presso la Sede INAIL l'effettiva sussistenza del credito stesso.

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