Adempimenti

L’Agenzia ritorna sulle cause ostative all’applicazione del regime forfettario

di Salvatore Servidio

Ai fini della verifica della sussistenza di una causa ostativa al regime forfettario, rileva l'anno di applicazione del regime e non l'anno precedente e, nel caso in cui venga accertata, la decadenza scatterà nel 2020: il principio è stato confermato dall'agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello 30 aprile 2019, n. 133.
Si rileva sommariamente che nel 2019 il regime forfettario, ex articolo 1, commi 9-11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), è esteso ai contribuenti con ricavi o compensi fino a 65.000 euro. Potrà, quindi, continuare ad applicare il forfettario anche chi lo scorso anno ha superato il limite di reddito previsto in riferimento alla sua categoria Ateco di appartenenza.
La legge di Bilancio riduce anche le restrizioni per l'accesso con riferimento alla possibilità di avere collaboratori e per quel che riguarda l'ammontare dei beni strumentali acquistati. Viene eliminato anche il divieto per chi ha lavoro dipendente e per i pensionati di usufruire del regime forfettario in caso di redditi superiori ai 30.000 euro l'anno precedente, a patto che non emettano fatture solo nei confronti dei datori di lavoro (attuali o ex datori di lavoro).
Con la legge di Bilancio 2019 vengono eliminate le altre condizioni per l'accesso al regime previste dalla previgente normativa, quali:
- aver sostenuto spese per lavoro dipendente;
- costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31 dicembre non superiore a 20 mila euro.
La Circolare dell'agenzia delle Entrate 10 aprile 2019, n. 9/E, ha dato le opportune indicazioni per identificare le cause ostative all'accesso al regime agevolato.

Il quesito
La richiesta di chiarimento proviene da un contribuente esercente l'attività di mediazione immobiliare (codice Ateco 68.31.00) e titolare di una quota di partecipazione nella misura del 72% al capitale sociale di una Srl (operante con lo stesso codice Ateco 68.31.00), di cui è anche amministratore.
Il contribuente rappresenta che nel corso del periodo d'imposta 2018 ha superato la soglia dei ricavi prevista per poter usufruire del regime dei minimi, pur restando al di sotto del limite previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Pertanto si chiede se, tenuto conto della pubblicazione della legge di Bilancio del 2019 in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018, nonché dell'assenza di una disposizione normativa transitoria che preveda una finestra temporale volta a consentire al contribuente di poter rimuovere in tempo utile le cause ostative, possa operare nell'anno d'imposta 2019 per la propria attività professionale con il nuovo regime forfetario, ex articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014, aggiornata dall'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge di Bilancio 2019.
Il contribuente ha espresso l'avviso che possa usufruire già a decorrere dall'anno d'imposta 2019 del nuovo regime forfetario di cui trattasi.

Risposta dell’Amministrazione finanziaria
Nel fornire il proprio parere, l'agenzia delle Entrate premette, in particolare, che la lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
Le Entrate ricordano poi che molti chiarimenti sono già stati forniti con la sopra citata Circolare n. 9/E/2019, nella quale è stato specificato che, affinché operi la causa ostativa, è necessaria la compresenza:
1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e
2) dell'esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.
Ai fini della verifica delle cause ostative assume rilevanza l'anno di applicazione del regime e non l'anno precedente, dal momento che solo nell'anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla Srl a quelle esercitate dal contribuente in regime forfettario.
Il contribuente può dunque aderire per il 2019 al regime forfettario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e - ove ne sia accertata l'esistenza, fermo restando quanto sotto riportato - comporterà la decadenza dal regime nel 2020.
Con riferimento al caso di specie, in effetti, ricorrono entrambe le condizioni: sussistono sia il controllo diretto della Srl sia la riconducibilità delle attività economiche esercitate, dal momento che la persona fisica che usufruisce del regime forfetario percepisce compensi di amministratore, tassabili con imposta sostitutiva, dalla società, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.
Pertanto, secondo quanto chiarito dalla riferita Circolare n. 9/E/2019, sarebbe integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014, con conseguente decadenza dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020.
Tuttavia, considerato che i chiarimenti interpretativi da cui discende la decadenza dal regime sono sopraggiunti con la pubblicazione della Circolare n. 9/E/2019 (sul punto cfr. Cass. 11 aprile 2019, n. 10126, secondo cui il contribuente non è tenuto a versare le sanzioni se la Circolare del Fisco arriva dopo anni dall'approvazione delle norme magmatiche), se non viene effettuata alcuna cessione di beni o prestazione di servizi a qualsiasi titolo (compresa l'attività di amministratore) da parte dell'istante alla Srl controllata a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare stessa e se l'istante cessa dalla carica di amministratore della Srl controllata, lo stesso, nel 2020, non decadrà dal regime forfetario (così anche Risposta ad interpello 23 aprile 2019, n. 126 dell'agenzia delle Entrate).

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