Adempimenti

Cig in deroga per rientro da crisi aziendali, istruzioni operative Inps

di Silvia Cainelli

L'Inps, con circolare 12 luglio 2019, numero 101, ha fornito le istruzioni operative per la gestione delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga previste dall'articolo 26-ter comma 2 del Dl 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2019 in continuità degli interventi di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge 205/2017.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono dunque autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, la proroga delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, numero 205, previo accordo tra l'azienda e le parti sociali per la proroga delle citate prestazioni, integrando un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla Regione o dalla Provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati.

Provvedimenti di concessione
I provvedimenti di concessione di cui al citato articolo 26-ter, comma 2, dovranno essere trasmessi dalle Regioni e dalle Province autonome esclusivamente tramite il sistema "SIP", utilizzando come numero decreto, il numero convenzionale "33419" e come data, la data convenzionale "01/04/2019", avvalendosi esclusivamente del "Flusso B". Dovrà essere selezionato inoltre il campo denominato "autocertificazione della Regione", per dichiarare così sotto la propria responsabilità che il decreto è stato emanato nel rispetto dell'articolo 26-ter, comma 2, del Dl 4/2019 e che preliminarmente è stato sottoscritto lo specifico accordo tra le parti, integrato da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla Regione, a favore dei lavoratori interessati.
Le strutture territoriali dell'Inps, nell'emettere le relative autorizzazioni di Cig in deroga, dovranno utilizzare il citato numero convenzionale "33419" e, come codice di intervento, il codice "699".

Flusso di gestione delle prestazioni
Le strutture territoriali dovranno verificare per i provvedimenti di concessione inviati dalle Regioni e dalle Province autonome con il numero convenzionale "33419":
a) il rispetto del principio della continuità con i decreti inviati in "SIP" con numero di decreto convenzionale "33318";
b) il rispetto del periodo di concessione, non superiore a dodici mesi per unità produttiva.
Se l'esito dovesse risultare non compatibile con la concessione dell'integrazione salariale, la struttura territoriale non potrà procedere ad emettere l'autorizzazione.

Monitoraggio delle autorizzazioni
Tramite il sistema "SIP" l'Inps predisporrà delle schede di monitoraggio in cui saranno evidenziate la stima degli importi dei decreti di concessione inviati in "SIP", basati sulla spesa complessiva del decreto, calcolata direttamente utilizzando il parametro di 9,00 euro come costo medio orario della prestazione, comprensivo di oneri, moltiplicato per il numero di ore autorizzate dalla Regione.

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