Adempimenti

Procedura Inps per chiedere l’assegno di natalità

di Pietro Gremigni

L'Inps ha reso ufficiale il sistema di acquisizione delle domande con richiesta di maggiorazione per il figlio successivo al primo, nato/adottato nel 2019 in funzione della richiesta dell'assegno di natalità.

Il nuovo messaggio 2833 del 25 luglio 2019 descrive la procedura di acquisizione delle predette domande che, come novità per il 2019, prevedono per il figlio nato o adottato nel 2019, l'incremento del 20% dell'assegno di natalità se non si tratta del primogenito.

Maggiorazione del 20% - La maggiorazione viene applicata in base ai seguenti criteri:
1.spetta per ogni figlio successivo al primo del genitore richiedente l'assegno, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra tali due soggetti;
2.si considera "primo figlio" del genitore richiedente il figlio, sia minorenne che maggiorenne, residente in Italia e convivente con il genitore richiedente, compresi i figli adottivi;
3.non si considerano né "primi figli", né "figlio successivo al primo", i minorenni in affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo;
Spetta poi in caso di parto gemellare avvenuto nel 2019 a favore di tutti i gemelli se non sono i primi nati o, nel caso di adozioni, se il genitore richiedente ha già altri figli.

Affidamento – Se si tratta di affidamento è necessario verificare se sia preadottivo o temporaneo, perché nel primo caso (il preadottivo) si tratta di un evento di per sé rilevante ai fini della spettanza dell'assegno di natalità, mentre il secondo non è un evento tutelato, in quanto è correlato all'evento principale nascita/adozione.
Come detto la maggiorazione del 20 % non è riconosciuta ai minorenni in affidamento preadottivo e in affidamento temporaneo in quanto collegata solamente a rapporti di filiazione

Procedura per la domanda – La richiesta dell'assegno di natalità avviene tramite una procedura progressiva che inizia con l'indicazione, da parte del genitore, dei dati del nuovo figlio, del Comune dove è trascritto l'atto di nascita, ovvero il Comune dove è trascritta la sentenza di adozione.
Solo successivamente il sistema di acquisizione della domanda richiede all'utente di indicare le generalità dei precedenti figli e se sono residenti in Italia e conviventi con il richiedente. Infatti il primo figlio deve essere residente in Italia e convivente col genitore.
Nel caso di parto gemellare o di adozioni plurime occorre fare richiesta per ciascuno dei figli.
La procedura effettua un'istruttoria automatizzata tramite la banca dati Isee ed altri sistemi informativi Inps per effettuare i controlli su quanto autodichiarato dall'utente in fase di presentazione della domanda di assegno in ordine alla convivenza, residenza ed al rapporto di filiazione con il figlio "precedente".
L'Inps potrà effettuare anche controlli manuali a campione d'intesa coi comuni. In ogni caso l'assegno di natalità non spetta a titolo di "affidamento temporaneo" per i nati/adottati in data antecedente al 1° gennaio 2015.

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