Adempimenti

Tutele sicurezza difficili per i rider

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza


Forti limiti per l'applicabilità delle norme in materia di sicurezza sul lavoro per i rider, anche a fronte delle modifiche che dovrebbero essere introdotte con un emendamento al decreto legge 101/2019.
L'intento della norma è estendere a tali lavoratori la tutela già prevista per i collaboratori coordinati e continuativi (ai sensi dell'articolo 1, del Dl 101/2019) e, quindi, quella dei lavoratori subordinati (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Dlgs 81/2015).
Ma il quadro normativo attuale non sembra lasciare spazi percorribili a un generico e generale rinvio all'applicazione del decreto legislativo 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) da parte “del committente che utilizza la piattaforma anche digitale”. Infatti l'articolo 3, comma 7, del testo unico stabilisce che, nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi, si applicano le disposizioni di cui al medesimo testo “ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi del committente”.
Però l'articolo 47 bis del Dlgs 81/2015, introdotto dal Dl 101/2019, individua i soggetti da tutelare nei “lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a, del Dlgs 285/1992 (Codice della strada) attraverso piattaforme anche digitali.
Si sorvola, quindi, sulla circostanza che, mentre per la tutela del co.co.co è indispensabile che la prestazione venga svolta nel locale o azienda del committente, per il rider tale condizione non è possibile, anzi è scontato che implicitamente venga svolta all'esterno dei locali del committente, in quanto finalizzata alla consegna di beni a domicilio dell'utenza.
Fermo restando il contrasto giuridico, in linea di fatto volendo normare ex novo tale forma di tutela e, stabilita l'improponibilità per l'applicazione dell'intero Titolo I “Disposizioni generali” del testo unico, appare oltremodo problematico, se non impossibile, individuare in dettaglio le disposizioni che possano trovare logica applicazione nella prestazione dei rider.
Stabilito, infatti, che l'attività è svolta totalmente all'esterno e in luoghi diversi, collegati direttamente al destinatario della consegna, la disposizione più “vicina” all'attività dei fattorini potrebbe essere individuata nell'articolo 21 del testo unico, e nelle disposizioni da questo direttamente richiamate, contenute nel titolo III e in quelle relative alla sorveglianza sanitaria e alla formazione disciplinate dagli articoli da 36 a 42 del Dlgs 81/2008.

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