Adempimenti

Entro il 15 ottobre il recupero dei contributi per il sisma del centro Italia

di Pietro Gremigni

Il termine per la ripresa dei versamenti contributivi sospesi in unica soluzione da parte dei contribuenti dei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, colpiti dai sisma avvenuti tra il 2016 e il 2017, è stato prorogato alla data del 15 ottobre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi.

L'Inps col messaggio 3646 del 9 ottobre 2019 ha dato le istruzioni operative a seguito della legge 55/2019 che ha prorogato il termine stabilito dalla legge di bilancio 2019.

In alternativa, la ripresa dei versamenti potrà avvenire mediante dilazione, fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, unitamente all'adempimento del versamento dell'importo corrispondente alle prime cinque rate, da espletare entro il 15 ottobre 2019.

Gli interessati alla rateazione devono però presentare richiesta preventiva entro il 15 ottobre 2019, salvo che la domanda sia già stata avanzata entro lo scorso 1° giugno, purché entro la predetta data del 15 ottobre 2019 venga versata una somma pari ad almeno le prime 5 rate.

La domanda di rateazione può essere presentata solo in via telematica e in presenza di uno stesso codice fiscale, con posizioni riguardanti più gestioni previdenziali (dipendenti, autonomi eccetera), è possibile trasmettere un'unica comunicazione, indicando l'esposizione debitoria relativa ai contributi sospesi suddivisi per ciascuna gestione interessata.

La comunicazione di pagamento rateale potrà riguardare i contributi sospesi anche di una singola gestione previdenziale rispetto al totale di quelle nelle quali il contribuente è tenuto all'adempimento dell'obbligazione.

L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. Il versamento delle rate successive a quelle di ottobre dovrà essere eseguito entro il giorno 16 di ogni mese.

Il mancato versamento di due rate anche non consecutive determina la decadenza dalla rateazione e l'Inps notificherà un avviso di addebito relativo alla somma residua oltre agli interessi legali.

Relativamente alle modalità di compilazione del modello F24 per il versamento delle somme, a seconda della tipologia di contribuenti interessati, le istruzioni sono contenute nel messaggio dell'Inps 3247/2019.

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