Adempimenti

Nell’Inpgi 2 debutta la copertura contro la disoccupazione e gli infortuni

di Pietro Gremigni

Dal 1° novembre 2019 sale dell'1,28% la contribuzione dovuta dai committenti per i giornalisti collaboratori alla gestione separata Inpgi a seguito dell'introduzione di una nuova prestazione di disoccupazione. Per effetto delle modifiche al regolamento dell'Inpgi 2, l'istituto di previdenza dei giornalisti ha emanato la circolare 7 del 31 ottobre 2019 con la quale ha fissato al 28% la contribuzione complessiva dovuta in relazione ai rapporti di collaborazione coi giornalisti privi di altra forma previdenziale.

Contemporaneamente è stata introdotta, dalla circolare 8 del 31 ottobre 2019, un'assicurazione antinfortunistica a favore dei giornalisti collaboratori il cui compenso annuo non sia inferiore a 3.000 euro, in attuazione della relativa delibera adottata dai ministeri competenti.

Incremento dei contributi – A seguito della nuova prestazione di disoccupazione, aumenta il valore complessivo della contribuzione dovuta all'Inpgi 2, che risulta ora pari al 18,67% per la quota a carico del committente e del 9,33% a carico del giornalista collaboratore, che non sia già pensionato o iscritto presso altra forma di previdenza obbligatoria. In quest'ultimo caso, l'aliquota contributiva resta al 17%, di cui un terzo a carico del collaboratore.

Professionisti – Dal 1° gennaio 2020 per i giornalisti con partita Iva che svolgono cioè professionalmente l'attività, aumenta dal 2% al 4% il contributo integrativo dovuto all'Inpgi.

Assicurazione infortuni – L'introduzione della nuova assicurazione infortunistica, dal 1° novembre 2019, fa sì che i committenti devano versare a loro esclusivo carico, la somma di 6 euro mensili in relazione a ciascun giornalista collaboratore iscritto alla gestione separata Inpgi, il cui compenso annuo non sia inferiore a 3.000 euro annue.

L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio per causa violenta - esterna e fortuita con delimitazione dell'indennizzo alle sole lesioni corporali - occorsi durante l'espletamento dell'attività professionale, dai quali derivi la morte o l'inabilità permanente assoluta.

Il versamento va effettuato con le modalità e i termini degli ordinari contributi previdenziali, la cui omissione farà scattare le sanzioni previste in questi casi.

Dal 2020 l'eventuale versamento del premio verrà effettuato in base al presunto valore dei compensi annui, salvo successivo conguaglio in base all'effettiva entità dei compensi.

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