Adempimenti

F24 con i servizi dell’Agenzia anche per i crediti del sostituto d’imposta

di Barbara Massara e Gian Paolo Tosoni

Per la lotta all’evasione e per favorire i controlli preventivi l’amministrazione finanziaria si avvale del sostituto d’imposta, a cui il decreto fiscale 124/2019 conferisce nuovi obblighi.

L’articolo 3, comma 2, del decreto, finalizzato a contrastare le indebite compensazioni, estende ai crediti maturati dal sostituto d’imposta l’obbligo di presentazione dell’F24 attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate.

Attraverso la modifica dell’articolo 37, comma 49 bis, del Dl 223/2006 (da ultimo modificato dal Dl 50/2017), al fine di utilizzare i crediti maturati (bonus Renzi, crediti da 730 ed eccedenze di versamento delle ritenute), il sostituto d’imposta sarà tenuto a presentare la delega di pagamento servendosi della procedura Entratel o Fisconline. L’obbligo, in conformità alla risoluzione 68/2017 delle Entrate, dovrebbe sussistere solo in caso di compensazione esterna od orizzontale, cioè con debiti (erariali/contributivi, per esempio Iva o Inps) di natura diversa (rispetto ai crediti del sostituto d’imposta, quali ritenute o addizionali).

Secondo il comma 3 dell’articolo 3 del Dl 124, la nuova regola si applica ai crediti maturati dal 2019.

I crediti del sostituto non sono invece compresi tra i crediti per i quali l’articolo 3, comma 1, del Dl fiscale, introduce l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione, dalla quale emerge il credito di importo superiore a 5.000 euro.

Il rinnovato ultimo periodo dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, prevede infatti tale obbligo solo per l’utilizzo in compensazione dei crediti delle imposte dirette/addizionali, Irap e imposte sostitutive (oltre all’Iva, come già dovuto), che potrà avvenire decorsi dieci giorni dalla presentazione della relativa dichiarazione.

L’obbligo più pesante introdotto per i sostituti d’imposta, con decorrenza prevista dal mese di marzo 2020, è quello contenuto dall’articolo 4 del decreto 124/2019, cioè quello del reverse charge delle ritenute fiscali in occasione di appalti e subappalti.

Il committente dovrà sostituirsi all’appaltatore e al subappaltatore nel versamento delle ritenute fiscali applicate sulle retribuzioni dei dipendenti di questi ultimi direttamente impegnati nell’appalto.

Un meccanismo che ha già suscitato numerose critiche e che molto probabilmente cambierà in occasione della conversione in legge del decreto fiscale (si veda anche il Sole 24 Ore di ieri).

Il comma 15 dell’articolo 4 introduce infine il divieto per l’appaltatore o subappaltatore di utilizzare crediti in compensazione per il versamento di contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori maturati durante l’esecuzione dell’appalto per i dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

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