Adempimenti

F24 con Entratel: il dubbio dei crediti infrannuali

di Matteo Ferraris e Barbara Massara

L’obbligo di presentare l’F24 attraverso Entratel anche per i crediti maturati dal sostituto d’imposta sta generando molta preoccupazione nelle aziende e nei consulenti.

La novità è prevista dall’articolo 3, comma 2, lettera b del Dl 124/2019 che, modificando l’articolo 37, comma 49 bis, del Dl 223/2006, ha esteso tale obbligo anche ai crediti del sostituto (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). Quest’ultimo, pertanto, è tenuto a utilizzare il servizio Entratel anche per presentare deleghe non aventi saldo pari a zero, per le quali l’obbligo già sussisteva e continua a esistere.

Il primo dubbio sollevato dagli operatori riguarda la tipologia dei crediti del sostituto interessati dall’obbligo di presentazione dell’F24 tramite i servizi telematici.

Poiché nella relazione tecnica al provvedimento sono espressamente citati i crediti da 730, il bonus Renzi ma anche la restituzione di eccedenze di ritenute, questo farebbe presumere che l’obbligo riguardi anche i crediti infrannuali, e quindi anche quelli non derivanti da dichiarazione.

Se confermata, tale lettura supererebbe le precedenti indicazioni (fornite dall’agenzia delle Entrate con le circolari 28/E e 31/E del 2014) con cui i recuperi venivano esclusi dalle “strette” alle compensazioni rappresentate dal rispetto di un limite quantitativo e l’applicazione del visto di conformità.

L’altra questione aperta è l’effettiva decorrenza del nuovo obbligo, considerato che il comma 3, dell’articolo 3, del decreto fiscale fa specifico riferimento ai crediti maturati a partire dal periodo d’imposta 2019. Poiché la norma non presenta un termine di entrata in vigore differito, la stessa sarebbe vigente già dallo scorso 27 ottobre.

Ma questa interpretazione sarebbe in palese contrasto con lo Statuto del contribuente (legge 212/2000, articolo 3) che impedisce l’immediata efficacia delle disposizioni tributarie, e che prevede che i nuovi adempimenti possano decorrere non prima che siano passati 60 giorni dall’adozione del provvedimento che li ha introdotti.

Ammesso, dunque, che la norma abbia una sua validità per i recuperi infrannuali e non già per quelli emergenti dalla dichiarazione 770 - come sarebbe logico e ragionevole – la disposizione non sarebbe efficace prima del 61° giorno decorrente dal 27 ottobre 2019, e quindi del prossimo 27 dicembre.

Questi dubbi rischiano davvero di creare preoccupazione nell’operatività quotidiana di aziende e consulenti, e per questo sarebbe davvero indispensabile un immediato intervento chiarificatore dell’amministrazione finanziaria che rassicuri i sostituti, prima dell’eventuale conversione in legge del decreto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©