Adempimenti

I nuovi limiti a dipendenti e beni escludono il forfait da gennaio

di Gian Paolo Tosoni

Per i requisiti di accesso al regime forfettario si torna all'antico. Infatti la proposta contenuta nel disegno di legge di Bilancio 2020 reintroduce i requisiti di accesso sostanzialmente simili a quelli già previsti dall'articolo 1, commi 54 e seguenti della legge 190/2014 prima delle modifiche introdotte con la legge di Bilancio per l'anno 2019 (145/2018).

Rimane, per la verità, il limite di ricavi e compensi conseguiti nell'anno precedente in misura non superiore a 65mila euro. Tuttavia scattano delle situazioni di inapplicabilità di cui una particolarmente pesante e cioè quella che viene introdotta nel comma 57, inserendo la nuova lettera d-bis.

Il nuovo tetto

Questa disposizione prevede l'inapplicabilità del regime forfettario per i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 e 50 del Tuir) eccedenti l'importo di 30mila euro. Non rileva lo stato di lavoratore dipendente se il rapporto di lavoro è cessato intendendo che la cessazione sia avvenuta sempre nell'anno precedente (circolare Entrate 10/2016).

Questa norma espelle dal regime forfettario molte persone fisiche che avevano raggiunto i trattamenti pensionistici e che nel periodo post lavorativo hanno aperto la partita Iva per svolgere qualche attività di consulenza applicando il regime forfettario.

Appare evidente che la norma, che avrà effetto dal 1° gennaio 2020, vieterà l'applicazione dal 2020 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito stipendi lordi o pensione di ammontare superiore a 30mila euro. Nella fattispecie infatti è da ritenersi non applicabile la regola introdotta dopo le modifiche normative del 2019, secondo cui in presenza di una causa ostativa la verifica doveva essere effettuata al termine del periodo di imposta (circolare 9/2019).

Nuove cause ostative

Saranno poi introdotte altre due cause ostative. In primo luogo, il sostenimento di costi per il personale dipendente assunto in tutte le forme, comprese quella occasionale, a progetto e addirittura quelli corrisposti a familiari, di importo superiore a 20mila euro annui. La norma considera le spese sostenute e quindi si deve intendere al lordo degli oneri previdenziali anche a carico del datore di lavoro. Anche la verifica dell'ammontare del costo del personale va riferita al periodo di imposta precedente e quindi all'anno 2019.

In secondo luogo, tornano rilevanti anche i beni strumentali, il cui costo complessivo alla fine dell'esercizio non deve superare l'importo di 20mila euro al lordo degli ammortamenti. La proposta di legge è dettagliata e precisa che per i beni in leasing si assume il costo del concedente, mentre per locazione semplice, comodato e noleggio si considera invece il valore normale del bene. Per i beni utilizzati promiscuamente si assume il valore al 50% e non si considerano gli immobili e nemmeno i beni di importo non superiore ad €.516,4.

Queste cause ostative ridurranno sensibilmente la platea dei forfettari dal 2020 con i conseguenti adempimenti della rettifica della detrazione dell'Iva a loro favore per il passaggio da un regime forfettario ad uno normale.

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