Adempimenti

L'Inps illustra la nuova disciplina del Fondo bilaterale del trasporto pubblico

di Antonio Scacco

Il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico è stato da ultimo modificato con il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 102661 del 5 febbraio 2019, a seguito dell'accordo sindacale sottoscritto il 4 luglio 2018 tra Asstra, Anav, Agens e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna. La circolare Inps 134 del 13 novembre 2019 ha illustrato la relativa disciplina (in vigore dal 20 aprile 2019).

I lavoratori destinatari degli interventi del fondo sono quelli delle aziende di trasporto, sia pubbliche che private, con una media occupazionale, dal 1° gennaio 2016, superiore a cinque dipendenti. Le aziende interessate svolgono servizi di trasporto pubblico auto-filo-ferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari. L'accesso alle prestazioni è in ogni caso preceduto dall'espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla vigente legislazione in materia di processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali.

Il fondo eroga:
- gli assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa;
- specifiche prestazioni a favore di lavoratori, inseriti in piani di riconversione o di riqualificazione professionale, per l'effettuazione di programmi formativi;
- le prestazioni integrative della assicurazione sociale per l'impiego (Naspi);
- l’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi. Gli assegni straordinari non sono cumulabili con eventuali redditi da lavoro subordinato o autonomo e sono coperti, per l’intera durata, da contribuzione a carico del datore di lavoro.

Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie sono presentate non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

La circolare 134/2019 precisa che l'esame delle domande avviene, in ogni caso, in base al seguente ordine di priorità:
- domande che riguardano le prestazioni di assegno ordinario e formazione;
- domande che riguardano le prestazioni integrative della Naspi, particolarmente quelle sostenute da apposito accordo sindacale;
- domande per prestazioni straordinarie.

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica alla struttura Inps territorialmente competente in base all'unità produttiva. La sede rilascia, in esito positivo, conforme autorizzazione attraverso il cassetto bidirezionale.

Assegno ordinario e contribuzione correlata
La prestazione è erogata a fronte di eventi temporanei, non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori, ovvero di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratto di solidarietà.

L'importo corrisponde all’ordinaria prestazione d'integrazione salariale (80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra zero e il limite dell'orario contrattuale). I massimali per il corrente anno sono pari a 993,21 euro, per retribuzioni inferiori o uguali a 2.148,74 euro, e 1.193,75 euro per retribuzioni superiori a 2.148,74 euro. Questi importi sono al lordo della riduzione pari al 5,84% che, invece, non si applica all'assegno ordinario erogato dal fondo. L'assegno ordinario è autorizzato con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro.

Il Fondo versa, alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore, la contribuzione previdenziale correlata per tutto il periodo dell'assegno ordinario. La contribuzione correlata si determina secondo i criteri introdotti dall'articolo 40 della legge 183/2010, il quale ha modificato il meccanismo di calcolo della retribuzione per i periodi riconosciuti figurativamente a fini previdenziali, con riferimento all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2005. In sostanza, si prende a riferimento l'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese in cui si colloca l'evento, determinata dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. Tale contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e si determina sulla base dell'aliquota di finanziamento della gestione pensionistica di iscrizione del lavoratore vigente pro tempore. Nel 2019 l'aliquota è pari al 33% per i lavoratori iscritti all'evidenza contabile separata del Fpld autoferrotranvieri e Ctps, cassa trattamenti pensionistici statali.

Per le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a gestione governativa o regionale (codice di autorizzazione "3G") l'aliquota per il personale assunto dal 1° gennaio 1996 e iscrivibile al Fpld è pari al 32,65 per cento. Tale ultima aliquota si applica altresì agli iscritti alle gestioni Cpdel (Cassa pensioni dipendenti enti locali), Cpi (Cassa pensioni insegnanti), Cps (Cassa pensioni sanitari). In caso di fruizione dell'assegno ordinario, il datore di lavoro versa un contributo addizionale nella misura dell'1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione.

Prestazione integrativa alla Naspi
La prestazione è erogata a seguito di cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali oppure per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. L'integrazione della Naspi è erogata, per l'intera durata di quest'ultima, è pari al massimale riconosciuto per i primi tre mesi maggiorato di euro 250 mensili. E' possibile l’erogazione in unica soluzione laddove analoga modalità di erogazione sia stata autorizzata dall'Inps per la Naspi. In caso di accesso alla prestazione integrativa, il datore di lavoro è tenuto a versare, per l'intera durata di fruizione, un contributo integrativo mensile pari al 77% dell'integrazione alla Naspi. La prestazione integrativa costituisce reddito di lavoro dipendente in quanto sostitutivo della retribuzione ed è tassata come tale (eventualmente in via separata se relativa ad arretrati).

Assegni straordinari
Il fondo eroga gli assegni straordinari per il sostegno al reddito nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei 60 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro. L’erogazione deve essere prevista da appositi accordi sindacali aziendali. Il finanziamento degli assegni straordinari è a totale carico del datore di lavoro. L'assegno straordinario non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo (quindi viene ridotto corrispondentemente fino a concorrenza dei predetti redditi).

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