Adempimenti

L’offerta di lavoro del reddito di cittadinanza può essere un contratto o una candidatura

di Matteo Prioschi

L'offerta di lavoro congrua da proporre a un percettore del reddito di cittadinanza cambia in relazione a chi la sta gestendo. Se il posto di lavoro non è nella disponibilità del centro per l'impiego (Cpi) a cui la persona si è affidata, l'offerta di lavoro va intesa come offerta di candidatura per una posizione vacante segnalata da un'azienda o un intermediario autorizzato. Se, invece, il posto di lavoro offerto è nella disponibilità del Cpi o dell'agenzia per il lavoro, allora la decisione di non sottoscrivere il contratto di lavoro proposto si considera rifiuto da parte del beneficiario del reddito. Queste sono alcune delle indicazioni della circolare 3/2019 dell'Anpal contenente le istruzioni operative destinate ai Cpi per la gestione del reddito di cittadinanza.

Il documento ribadisce che, in caso di rinnovo del reddito dopo i primi diciotto mesi (ipotesi al momento non concretizzabile dato che siamo a meno di un anno di operatività), l'offerta di lavoro congrua da proporre al beneficiario è una sola (“la prima e unica”). Confermato che l'importo minimo della retribuzione annua prevista deve essere di 858 euro al netto dei contributi a carico del lavoratore (il 10% in più dell'importo massimo del Rdc per singolo percettore).

Sono esclusi dall'obbligo di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale, tra gli altri, gli studenti iscritti all'università, a una specializzazione o dottorato ma solo fino a un anno fuori corso, mentre le persone che mantengono lo stato di disoccupati pur lavorando (perché con reddito annuo non superiore a 8.000 euro quale dipendente o 4.800 come autonomo) non sono esclusi ma possono essere esonerati. Al pari di chi, tra gli altri, si prende cura di bambini di età inferiore a 3 anni o familiari con disabilità grave o non autosufficienti. Per l'esonero è necessario presentare un'autocertificazione, ma chi assiste disabili deve fornire anche tutta documentazione relativa alla condizione di questi ultimi.

I soggetti obbligati alla stipula del patto del lavoro (il cui modello deve essere ancora adottato, per cui attualmente si usa il modello del patto di servizio previsto dal Dlgs 150/2015) devono essere convocati dai centri per l'impiego competenti. A questo riguardo fa fede il luogo di residenza e non di domicilio del beneficiario del reddito e, evidenzia la circolare, poiché in base al Dpcm 159/2013 (Isee) nello stesso nucleo familiare ci possono essere persone con residenza anagrafica diversa, queste soggetti possono di conseguenza avere Cpi di riferimento diversi.

Particolare attenzione va posta a fronte di una persona che beneficia al contempo del reddito e della Naspi perché le offerte di lavoro congrue ai fini del Rdc e dell'assicurazione sociale per l'impiego sono differenti per quanto riguarda la distanza dal domicilio della persona e per l'importo minimo della retribuzione offerta.

circolare anpal 3/2019

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