Adempimenti

Nella base di calcolo per il provvedimento entrano gli irregolari

di Stefano Rossi

Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale è uno strumento di contrasto al lavoro irregolare che consente al personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro di sospendere l’attività imprenditoriale in caso di:
impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
se ci sono gravi e reiterate violazioni sulla tutela della salute e della sicurezza.

Per le violazioni in materia prevenzionistica, la prerogativa della sospensione è estesa anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali.

L’applicazione
La circolare 33/2009 ha escluso l’applicazione della sospensione nei casi di pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi, nelle ipotesi di grave danno agli impianti o alle attrezzature (attività a ciclo continuo) o ai beni aziendali (frutti giunti a maturazione o allevamento di animali). Il comma 11-bis dell’articolo 14 del Testo unico sulla sicurezza (Dlgs 81/2008) prevede poi un vero e proprio limite nei casi in cui il lavoratore in nero sia l’unico occupato dall’impresa e non nella singola unità produttiva. Nella base di computo per calcolare la percentuale di lavoratori irregolari, rientrano:
tutti i lavoratori rispetto ai quali non è stata effettuata la comunicazione di assunzione al centro per l’impiego;
il coniuge, i figli, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino attività lavorativa in maniera prevalente e continuativa (circolare 10478/2013), per i quali non sia stata effettuata la denuncia nominativa all’Inail. Il ministero del Lavoro, con la nota 7127 del 28 aprile 2015, ha affermato che i soci di cooperative o di società, anche di fatto, che prestano la loro attività di lavoro per conto della società e dell’ente devono essere considerati nella base di calcolo. I soci amministratori, invece, non possono essere computati nella categoria dei lavoratori per l’adozione del provvedimento di sospensione.

Il calcolo
La quota del 20% deve essere calcolata sul totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo, comprendendo, quindi, sia i lavoratori in nero, sia quelli regolarmente assunti. Con le Faq del 20 giugno 2017 l’Ispettorato ha precisato che non devono essere considerati i lavoratori che sopraggiungono nel corso delle verifiche ispettive. Inoltre, anche in caso di regolarizzazione durante l’accesso ispettivo, il provvedimento dovrà essere comunque adottato. Il punto 9 delle Faq afferma che i lavoratori distaccati andranno considerati lavoratori presenti sul posto di lavoro e dovranno essere computati nella base di calcolo per l’adozione del provvedimento nei confronti del distaccatario che ne è l’effettivo utilizzatore.

In caso di assenza del datore di lavoro e di presenza di soli dipendenti, il provvedimento va notificato in busta chiusa nelle mani di un lavoratore regolarmente assunto.

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