Adempimenti

Sospensione dell’attività: rimborso non per tutti

di Stefano Rossi

Il datore di lavoro non può chiedere il rimborso della somma aggiuntiva versata per ottenere la revoca della sospensione dell’attività se l’Ispettorato del lavoro non si è pronunciato sul ricorso contro il provvedimento. Lo ha chiarito l’Ispettorato nazionale del lavoro nella nota 7401 del 12 agosto 2019. L’Inl ha risposto a una richiesta di chiarimenti sul diritto alla restituzione della somma versata per l’emissione del provvedimento di revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale prevista dall’articolo 14 del Dlgs 81/2008, nel caso in cui il provvedimento perda efficacia, per la mancata adozione della decisione sul ricorso amministrativo previsto dal comma 9 della stessa disposizione.

In linea con la soluzione prospettata dall’Ispettorato di Bari, l’Inl ha sostenuto che la decadenza del provvedimento di sospensione, in seguito alla mancata pronuncia entro 15 giorni - termine previsto per la pronuncia dell’Ispettorato territoriale - opera ex nunc, con salvezza degli effetti già maturati. Ne consegue che la richiesta di rimborso di quanto versato dall’impresa per l’emissione del provvedimento di revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale dovrà essere respinta.

La sanzione
Il Testo unico sulla sicurezza prevede che gli effetti della sospensione siano posticipati alle 12 del giorno successivo alla notifica o al termine dell’attività che non può essere interrotta. Perciò, entro questo termine, il datore di lavoro per poter continuare l’attività lavorativa, dovrà:
regolarizzare i lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria con un’assunzione a tempo indeterminato e part-time non inferiore a 20 ore settimanali o a tempo determinato a tempo pieno;
ripristinare le regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni prevenzionistiche;
versare una somma aggiuntiva (rispetto alle sanzioni penali, civili e amministrative) di 2mila euro in caso di sospensione per lavoro irregolare o 3.200 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni su salute e sicurezza sul lavoro.

Il datore di lavoro può chiedere il pagamento immediato del 25% (500 o 800 euro) della somma aggiuntiva per ottenere la revoca. La somma restante, maggiorata del 5%, potrà essere versata entro sei mesi dall’istanza. In caso di mancato versamento, anche parziale, il provvedimento di accoglimento costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.

Le conseguenze
Il datore di lavoro potrà ottenere la revoca del provvedimento, con il pagamento della somma aggiuntiva e contestualmente fare ricorso in via amministrativa, entro 30 giorni dalla notifica, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente. Quest’ultimo dovrà pronunciarsi entro 15 giorni dalla notifica del ricorso. Trascorso il termine, il provvedimento di sospensione perde efficacia. In sostanza il legislatore ha previsto un’ipotesi di «silenzio incidente» per cui il mancato pronunciamento dell’organo collegiale comporta la perdita di efficacia dell’atto interdittivo. Il provvedimento di sospensione, tuttavia, nelle more del pronunciamento, non perde efficacia. Nel frattempo, dunque, l’unità produttiva sospesa non potrà operare.

L’articolo 14 del Dlgs 81/2008 prevede una sanzione specifica in caso di inottemperanza all’ordine di sospensione. In particolare, il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre mesi a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. Così, nella prima ipotesi, l’inottemperanza al provvedimento comporterà la non ammissione alla prescrizione obbligatoria poiché è prevista la sola sanzione dell’arresto fino a sei mesi, con conseguente comunicazione della notizia di reato all’autorità giudiziaria.

Nel caso di inottemperanza alla sospensione per occupazione di personale in nero, invece, la pena alternativa dell’arresto e dell’ammenda, consentono di ritenere applicabile la prescrizione obbligatoria prevista dagli articoli 20 e seguenti del Dlgs 758/1994, assimilabile all’articolo 301 del Testo unico sulla sicurezza. In sostanza, la prescrizione consisterà nel sospendere l’attività imprenditoriale sino ad avvenuta regolarizzazione dei lavoratori interessati. Quindi, con l’adempimento alla prescrizione obbligatoria, ossia con l’assunzione dei lavoratori in nero e il versamento della somma aggiuntiva, il datore di lavoro potrà ottenere la revoca ed essere ammesso al pagamento di un quarto del massimo dell’ammenda pari a 1.600 euro, con estinzione del reato da parte dell’autorità giudiziaria competente.

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