Adempimenti

Ripresa per eventi sismici, le ultime istruzioni Inps

di Paola Sanna

In seguito agli eventi sismici del 2016 e 2017, l'Istituto aveva indicato le modalità operative da seguire per attivare la sospensione del versamento delle ritenute erariali; ora, con messaggio n. 4478/2019, stabilisce la ripresa dell'obbligo del versamento delle stesse per gli eventi sismici 2016/2017.
Obbligo di ripresa del versamento delle ritenute sospese
Il termine entro il quale i contribuenti che hanno richiesto e ottenuto il beneficio della sospensione delle ritenute fiscali sono tenuti a versare le somme oggetto di sospensione in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, è stato prorogato al 15 gennaio 2020.
Con l'articolo 8 del Dl 123/2019 è previsto, inoltre, che le ritenute sospese vengano restituite nella misura limite del 40% degli importi dovuti.
Rateizzazione
I pensionati e i dipendenti dell'Istituto possono avvalersi della facoltà di chiedere il versamento delle ritenute sospese mediante rateizzazione, presentando istanza all'Inps entro il 15 gennaio 2020, nella misura massima di 120 rate a decorrere dal mese di gennaio 2020 e beneficiare così della riduzione prevista dal Dl 123/2019.
Nel caso in cui l'istanza venga presentata dopo il 15 gennaio 2020, il numero delle rate sarà ridotto del corrispondente numero dei mesi di ritardo, fermo restando che il versamento delle ritenute riferite a periodi antecedenti l'istanza rimanga di esclusiva competenza dell'interessato.

Istanze già pervenute
Per le istanze già pervenute e accolte dall'Inps alla data del 14 ottobre 2019 permane la rateizzazione richiesta e ottenuta, a cui viene applicato il beneficio dell'abbattimento al 40% previsto dalla norma.
L'Istituto provvederà a restituire d'ufficio la somma versata in eccedenza sulla prima rata utile di prestazione, qualora l'importo delle ritenute dovute sia già stato trattenuto interamente o in percentuale superiore al 40 per cento.

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