Adempimenti

Dopo la consultazione decreto sul tax whistleblowing atteso entro fine anno

di Carlo Romano e Valerio Vallefuoco.

La direttiva Dac6 prevede un adempimento a carattere retroattivo da parte degli intermediari e/o contribuenti, i quali sono tenuti a comunicare le informazioni entro il 31 agosto 2020, laddove la prima fase del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione sia stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 1° luglio 2020 (cosiddetto “look-back provision”).

La direttiva impone agli intermediari e ai contribuenti l’obbligo di comunicare i meccanismi transfrontalieri (primo requisito), che si caratterizzino per la sussistenza di un ulteriore elemento distintivo (cosiddetto “hallmark”) quando sia soddisfatto anche il requisito (preliminare) del vantaggio fiscale (cosiddetto “main benefit test”). In vista del termine di recepimento - fissato al 31 dicembre di quest’anno - molti Paesi hanno emanato progetti di legge, mentre altri hanno già approvato le normative in tema di scambio di informazioni.

Più nel dettaglio: Austria, Francia e Slovacchia hanno già pubblicato la legge definitiva; il Governo del Belgio ha approvato un progetto di legge; Regno Unito, Bulgaria e Cipro hanno terminato la consultazione pubblica sul progetto di legge; la Croazia ha pubblicato un progetto di legge per la consultazione pubblica (non ancora terminata); l’Irlanda ha pubblicato il progetto di legge; la Polonia ha un regime di comunicazione delle informazioni già in vigore dal 1° gennaio 2019.

Per quanto ci riguarda, il nostro Governo, in forza della delega ricevuta con la legge di delegazione europea 2018, ha emanato lo schema di decreto legislativo che è stato sottoposto alla procedura di consultazione pubblica conclusasi il 28 settembre 2018.

Tra le novità importanti dal punto di vista sanzionatorio si evidenzia la norma che nel disciplinare le sanzioni per laviolazione degli obblighi di comunicazione delle informazioni previste dal decreto di recepimento si richiama espressamente alla sanzione amministrativa prevista dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 471/1997 (da 2mila a 21mila euro). Tale sanzione, nella fattispecie della comunicazione omessa è aumentata del 50%, mentre nel caso della comunicazione incompleta o inesatta è ridotta del 50 per cento. Il quadro sanzionatorio sarà pertanto equiparato a quanto già ordinariamente previsto per le violazioni degli obblighi di comunicazione da parte degli operatori finanziari (per esempio, comunicazioni all’anagrafe tributaria, comunicazione di dati della clientela, comunicazioni delle informazioni sui conti finanziari previste dalla direttiva Dac2/Crs e dall’Iga /Fatca).

Tenuto conto de gli obblighi di comunicazione retroattiva, c'è da considerare, infine, il concreto rischio dell’applicabilità delle sanzioni per la mancata comunicazione delle operazioni già effettuate nel 2018 e nel 2019.

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