Adempimenti

Negli appalti labour intensive il committente verifica le ritenute

di Alessandro Rota Porta e Giampiero Falasca

Negli appalti di valore superiore a 200mila euro il committente deve chiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente (e assimilati) dei lavoratori impiegati nell’appalto, per riscontrare l’ammontare totale degli importi versati dalle imprese. In caso di mancata trasmissione, o se i versamenti risultano omessi o insufficienti, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria. È questo, in sintesi, l’impianto delle regole sugli appalti in vigore dal 1° gennaio, introdotto dal Dl fiscale (articolo 4 del Dl 124/2019, convertito dalla legge 157/2019, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 301 del 24 dicembre 2019). Si tratta di un complesso groviglio di regole che impegnerà non poco le imprese coinvolte. Le prime istruzioni dell’agenzia delle Entrate sono arrivate con le risoluzioni 108 e 109 del 23 e del 24 dicembre scorsi.

Non si tratta in realtà di un vero e proprio regime di responsabilità solidale (come avviene, ad esempio, per gli aspetti retributivi e fiscali) ma di una previsione che – affiancandosi a quanto già disposto dall’articolo 29 del Dlgs 276/2003 – impatterà in modo consistente su tutta la filiera dell’appalto.

Non tutti gli appalti di opere o servizi sono toccati dalle nuove disposizioni: il perimetro applicativo interessa quelli caratterizzati dall’utilizzo prevalente di manodopera nelle sedi di attività del committente, con l’uso di beni strumentali di sua proprietà, o comunque a lui riconducibili, e per un importo complessivo che superi la soglia di 200mila euro annui.

Resta da capire come declinare questo limite rispetto agli appalti con filiere “lunghe”: rimanendo aderenti al tenore letterale della disposizione, potrebbe accadere che un appaltatore si veda bloccato il corrispettivo di un appalto nel caso in cui sia un subappaltatore a essere inadempiente, sebbene quest’ultimo sia coinvolto per lavori di modesta entità economica.

Occorre poi guardare alle nuove disposizioni con un approccio differente, a seconda del ruolo che riveste l’azienda nella catena dell’appalto. In particolare, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici sono tenute a trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice) entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:

le deleghe di pagamento F24 distinte per ciascun committente (in base alla risoluzione 108/2019 delle Entrate il datore di lavoro appaltatore dovrebbe compilarle quantificando in modo oggettivo i versamenti per ciascun committente, ad esempio, sulla base delle ore di lavoro dell’appalto);

un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell’appalto, con le ore di lavoro prestate;

l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;

il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore.

Dall’altro lato, per il committente sarà opportuno verificare tutti gli aspetti, non limitandosi a raccogliere la documentazione: se l’appaltatore e/o il subappaltatore non ottemperano all’obbligo di rendicontazione o emerge l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’appalto stesso, nel limite di quanto non versato. Inoltre, deve darne comunicazione all’agenzia delle Entrate entro 90 giorni.

In caso di inottemperanza a questi obblighi, il committente è obbligato a versare una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o subappaltatrice, senza possibilità di compensazione.

Gli obblighi introdotti non trovano applicazione in particolari casistiche (si veda lo schema in pagina), per le quali l’agenzia delle Entrate può rilasciare una sorta di certificazione di regolarità: andrà, però, chiarito che cosa accade se, all’interno della filiera, non tutte le imprese coinvolte la possiedano.

Restano intatte le previsioni contenute nell’articolo 29, comma 2 del Dlgs 276/2003: pertanto, il committente che ha eseguito il pagamento di somme dovute ai dipendenti nell’ambito dell’appalto (in virtù della responsabilità solidale sul piano retributivo) è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta in base alle disposizioni del Dpr 600/1973, restando ferma la possibilità di esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

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