Adempimenti

Fondo di solidarietà del credito, novità nella compilazione del flusso Uniemens

di Paola Sanna

Con circolare Inps n. 1 del 3 gennaio 2020 l'Istituto ha fornito istruzioni operative in merito alla compilazione del flusso Uniemens in presenza di sospensioni o riduzioni di attività lavorativa da parte di dipendenti di aziende iscritte al Fondo di solidarietà del credito; le nuove indicazioni vanno dunque a sostituire quelle contenute nelle circolari n. 144/2011 e n. 213/16.

A partire dal 1° marzo 2020, tutte le istanze presentate a questa data e con decorrenza della prestazione dalla stessa data, devono essere associate a un codice identificativo individuato con un ticket di 16 caratteri alfanumerici. Tale ticket è dunque richiesto obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda on line, utilizzando il punto di menù "Inserimento ticket", all'interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo.

Per quanto riguarda le modalità di compilazione del flusso, l'Istituto precisa che il <CodiceEvento> va compilato per gli eventi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, mentre nell'elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> vanno inseriti i codici che identificano l'evento di riduzione/sospensione.

Gli stessi eventi sono poi valorizzati nell'elemento <EventoGiorn> dell'elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorno> ; l'elemento <NumOreEvento> contiene il numero ore dell'evento, che si ricorda di esprimere in centesimi.

È opportuno rilevare, inoltre, che nell'elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo presente nella funzionalità "Inserimento ticket” sia per assegno richiesto e non ancora autorizzato, sia dopo avere ricevuto l'autorizzazione.

Il ticket – precisa ancora l'Inps - identifica l'intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione, per consentirne l'associazione con l'autorizzazione rilasciata all'esito dell'istruttoria.

Analogamente anche nell'elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato il relativo codice evento: a tal fine il codice AOR identifica "Assegno ordinario", mentre il codice ASR è utilizzato invece in presenza di "Assegno ordinario per contratto di solidarietà"

Attenzione: le posizioni contributive idonee all'utilizzo di tali codifiche devono essere in possesso del codice di autorizzazione "3D", avente il significato di "azienda tenuta al versamento dei contributi ex decreto n. 83486/2014 (Fondo di solidarietà settore credito)".
Si ricorda, infine, che è prevista una nuova gestione anche per l'esposizione del contributo addizionale e del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori relative a ciascuna domanda di assegno autorizzata.

A tal fine, nell'elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> è esposto il numero di autorizzazione, mentre negli elementi <CongFSolCausaleADebito> e <CongFSolImportoADebito> di <CongFSolADebito> di <FondoSol> sono indicate rispettivamente la causale del versamento del contributo addizionale ed il relativo importo.
Negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale dell'importo posto a conguaglio e il relativo importo.

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