Adempimenti

Eventi sismici Centro Italia, modalità di versamento dei contributi sospesi

di Paola Sanna

Con il messaggio n. 78 del 13 gennaio 2020 l'Inps fa seguito a quanto previsto dall'articolo 8 del Dl 123/2019, fornendo le istruzioni sull'applicazione del regolamento in materia di aiuti de minimis e aiuti esenti da notifica alle agevolazioni contributive riconosciute in favore delle imprese e dei professionisti per i comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 - 2017.

Premessa
L'articolo 48 del Dl 189/2016 ha disposto nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo negli anni 2016 e 2017 la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo decorrente dalla data del verificarsi dell'evento calamitoso fino al 30 settembre 2017. Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi è stata poi prorogato al 15 gennaio 2020.
L'articolo 8 del Dl 123/2019 ha specificato che il riconoscimento della riduzione dell'onere contributivo alla misura del 40% è subordinato al rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis.

Applicabilità del regolamento in materia di aiuti de minimis
La riduzione dell'onere contributivo alla misura del 40% in favore delle imprese e dei professionisti è quindi subordinato al rispetto della normativa europea in materia di aiuti de minimis e invece, per la misura eccedente il massimale de minimis, al rispetto della normativa relativa agli aiuti esenti da notifica.
Un aiuto di Stato viene integrato solo se le agevolazioni riguardano le imprese, in conformità a quanto disposto dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue); la concessione dunque di incentivi finalizzati allo sgravio totale o parziale della quota di contribuzione previdenziale a carico di lavoratori, collaboratori o associati in partecipazione non rientra nella nozione di aiuto di stato in quanto sono sgravi usufruiti da persone fisiche e non da imprese.
L'agevolazione contributiva relativa alla quota a carico ditta può invece essere riconosciuta soltanto all'esito degli obblighi di registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di stato (Rna) finalizzata all'accertamento della compatibilità dell'aiuto con i regolamenti comunitari in materia di concorrenza.

Obbligo di registrazione della misura agevolativa nel Registro nazionale degli aiuti di stato
La riduzione dell'onere contributivo alla misura del 40% per la quota a carico del datore di lavoro è subordina alla registrazione della stessa sul Registro nazionale degli aiuti di stato da parte del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in qualità di Autorità responsabile della stessa.
Solo dopo l'avvenuta registrazione è possibile la concessione degli aiuti individuali da parte dell'Istituto e l'inserimento degli stessi sul Registro nazionale degli aiuti di stato.
Il versamento dei contributi previdenziali deve essere effettuato nella misura del 100% per la quota a carico del datore di lavoro e nella misura del 40% per la quota a carico del dipendente, senza applicazione di sanzioni e interessi, con una delle modalità di seguito indicate:
-pagamento in un'unica soluzione da effettuarsi entro il 15 gennaio 2020;
-rateizzazione del debito fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 15 gennaio 2020.

La rateazione
La comunicazione può avvenire sul sito Internet dell'Istituto: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Rateizzazione contributi sospesi: sisma 2016-2017".
Inoltre l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 50,00 e il versamento delle rate successive alla prima, in scadenza al 15 gennaio 2020, dovrà essere effettuato entro il giorno 16 di ogni mese.
Il mancato pagamento di due rate comporta, però, la decadenza del piano rateale.

Modalità di versamento dei contributi sospesi
L'Inps specifica che l'importo delle contribuzioni previdenziali per le quali è possibile richiedere l'autorizzazione al versamento nella misura ridotta del 40 per cento deve intendersi al netto dei versamenti già effettuati per i quali opera il divieto di rimborso.
Inoltre va ricordato che il versamento della misura ridotta del 40 per cento non trova applicazione per la contribuzione relativa al Fondo di Tesoreria.

Aziende con dipendenti
Le aziende devono effettuare il pagamento tramite modello F24, compilando la "Sezione Inps" con il codice contributo "Dsos" ed esponendo la matricola dell'azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N964).
Se le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non hanno ancora assolto gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens, gli stessi dovranno essere assolti entro il 15 gennaio 2020.
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga dalla data dell'evento sismico ad agosto 2017, le aziende interessate inseriranno nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il valore "N964" e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l'importo dei contributi sospesi).
Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> può portare
-a un credito a favore dell'Inps da versare con le consuete modalità tramite modello "F24";
-a un credito a favore dell'azienda;
-a un saldo pari a zero.

Artigiani e commercianti
Gli artigiani e i commercianti per la ripresa dei versamenti possono utilizzare il modello F24, indicando l'apposita codeline presente nelle comunicazioni bidirezionali del Cassetto previdenziale, nella sezione "Atti emessi – dilazioni" (tipo atto: "Indicazioni generiche per ripresa pagamenti su contributi sospesi").

Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata il versamento deve essere effettuato compilando la "Sezione Inps" del modello F24, inserendo la causale contributo PXX/P10.
I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata devono invece utilizzare il codice tributo CXX7C10.

Aziende agricole assuntrici di manodopera
Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 e i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede Inps, Causale e Periodo) sono indicati nella lettera già inviata in sede di tariffazione, contenente gli estremi per il versamento dei contributi.
Il prospetto dei contributi dovuti, oggetto della sospensione con relativa codeline, è inserito nel Cassetto previdenziale aziende agricole all'interno della sezione "News individuale".

Datori di lavoro domestico
I contributi per lavoro domestico devono essere versati con le seguenti consuete modalità:
- utilizzando i bollettini Mav ricevuti oppure gli avvisi di pagamento PagoPA generati attraverso il sito internet www.inps.it al seguente percorso: "Tutti i servizi" > "Portale dei Pagamenti" > "Lavoratori Domestici";
- rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito "Reti Amiche" (uffici postali, tabaccherie che espongono il logo "Servizi Inps", sportelli bancari Unicredit);
- online, sul sito internet www.inps.it, al seguente percorso: "Tutti i servizi" > "Portale dei Pagamenti" > "Lavoratori Domestici", tramite la modalità di pagamento immediato/online pagoPA utilizzando la carta di credito o debito o prepagata oppure addebito in conto.

Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
Dovranno invece effettuare il pagamento tramite il modello F24, sezione "Altri enti previdenziali ed assistenziali", utilizzando nel campo "causale contributo " il codice PX33, le aziende con natura giuridica privata, che hanno dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.

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