Adempimenti

Eventi sismici 2016 e 2017, i chiarimenti Inail e Inps

di Paola Sanna

Con istruzione operativa del 14 gennaio 2020, Inail riprende il contenuto della circolare 28 del 18 ottobre 2019 e fornisce ulteriori indicazioni, alla luce delle novità introdotte dalle norme successive.

La circolare Inail 28/2019 ha stabilito il nuovo termine per il pagamento dei premi assicurativi che risultavano sospesi per effetto degli eventi sismici verificatisi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

Per effetto di quanto previsto dal decreto legge 14 ottobre 2019, che ha modificato la legge 229/2016, gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria che risultano sospesi, sono effettuati entro il 15 gennaio 2020, senza aggravio di sanzioni e interessi. Ma attenzione, l'articolo 8 comma 2 della legge 123/2019 ha stabilito che tali versamenti sono effettuati entro il 15 gennaio 2020 con modalità da definirsi, entro il limite però del 40% degli importi dovuti.

Tuttavia, tale disposizione è definita dalla Commissione europea per analogia a casi verificatisi in precedenza, come misura incompatibile con il mercato interno; per superare tali profili quindi, con legge 156/2019 è stato definito che la riduzione di imposte contributi e premi a favore delle imprese o professionisti rappresenta aiuto di Stato proporzionalmente all'entità del danno subito, previa dimostrazione dello stesso.

A questo punto dunque, l'Inail non è nelle condizioni di dare applicazione già a far data dal 15 gennaio 2020 alla disciplina che prevede il pagamento dei premi sospesi in unica soluzione o a rate, ma – come si è detto -nel limite del 40% del dovuto.

Nelle istruzioni operative, l'Istituto definisce i primi passaggi da realizzare per dare attuazione alla disciplina che permette la riduzione del dovuto, ma contemporaneamente precisa che, in attesa della registrazione dei regimi di aiuti e dei chiarimenti che a questo punto si rendono necessari, le aziende sono tenute a versare il 100% dei premi sospesi, con decorrenza 15 gennaio 2020, con le modalità già disposte nella citata circolare 28/2019.
A procedura completata, laddove spetti la riduzione di detti premi al 40%, l'Istituto provvederà al rimborso delle somme versate in più se si è scelto il versamento in unica soluzione, ovvero alla compensazione del credito sulle successive rate dovute.

Non c'è dubbio dunque, che in attesa di permettere la completa messa a regime delle discipline in materia, è opportuno provvedere al pagamento dell'intero premio sospeso e dovuto, attuando l'istituto della rateazione già previsto nella più volte citata circolare 28/2019.

Pertanto, in estrema sintesi:
- il soggetto che intende fruire di pagamento rateale, così come sopra inteso, deve presentare via pec una specifica domanda alla sede Inail competente, utilizzando un apposito modello allegato alla circolare;
- in presenza di rateazione, l'importo di ogni rata non può essere inferiore a 50,00 euro;
- il primo pagamento deve essere effettuato entro il 15 gennaio 2020 ed i pagamenti successivi entro il giorno 15 di ogni mese;
- se la scadenza per il pagamento di una rata cade in giornata festiva, il pagamento è posticipato al giorno immediatamente successivo purchè non festivo;
- la rateazione può essere estinta in qualsiasi momento, con pagamento in unica soluzione del residuo debito dovuto;
- entro il 15 gennaio 2020 devono essere riadeguati i piani di ammortamento di eventuali rateazioni in essere ai sensi della legge 338/89 e tutte le rate sospese devono essere saldate unitamente alla prima rata corrente;
- il versamento dei premi sospesi deve essere effettuato con modello F24 indicando nella sezione "Altri enti previdenziali ed assicurativi" il numero di riferimento ed il codice di esposizione indicati nell'allegato 2 alla predetta circolare, in relazione al periodo di sospensione che si intende sanare.

Analoghe istruzioni sono fornite dall'Inps con messaggio 125 del 15 gennaio 2020, che facendo seguito alla circolare 78/2019, esprime le medesime considerazione sopra già esposte, evidenziando dunque che trattandosi di aiuti di Stato è necessaria la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna).

L'istituto si vede pertanto costretto a precisare, che nelle more delle attività legate al riconoscimento degli aiuti di stato, il versamento dei contributi previdenziali dei soggetti iscritti alle gestioni di artigiani, commercianti, liberi professionisti, pescatori autonomi e lavoratori agricoli autonomi è dovuto nell'intera misura.

Si osserva infine, che la ripresa dei pagamenti può avvenire dal 15 al 31 gennaio 2020 e che è comunque possibile fruire dell'istituto della rateazione senza oneri aggiuntivi, presentando apposita richiesta in via telematica all'Inps.

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