Adempimenti

Negli studi professionali sicurezza semplificata solo tramite accordo e decreto

di Luigi Caiazza


Perdono pezzi per strada le disposizioni di legge per lo snellimento del quadro normativo in materia di sicurezza da parte dei lavoratori autonomi, con relativa semplificazione delle procedure e degli adempimenti. Non basta, dunque, creare la “leggi di intenti” per modificare e alleggerire i vari iter burocratici a carico degli operatori, quando poi non si realizza l'intesa.

L'accordo per varare alcuni decreti attuativi previsti dal Jobs act degli autonomi del 2017 (legge 81/2017) non vi è stato, per cui sono rimaste insolute, tra le tante altre, l'emanazione di “uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, applicabili agli studi professionali”.

I testi normativi, in materia di salute e sicurezza, avrebbero dovuto tener conto di alcuni principi, quali:
a) individuare specifiche misure tecniche di prevenzione idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza delle dei lavoratori applicabili alle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione, e anche al fine di apprendere un'arte o un mestiere o una professione;
b) determinare le misure tecniche e amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali e organizzative degli studi professionali;
c) semplificare gli adempimenti meramente formali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;
d) riformulare e razionalizzare l'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardi ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.

È ovvio che, in mancanza di un testo di legge avente pari efficacia al Dlgs 81/2004 (testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), che ha un campo di applicazione generale, anche gli studi professionali sono tenuti a osservare tutte le disposizioni, sia di natura sostanziale che formale, in esso contenute e riferite alla generalità delle persone addette.

Tuttavia, allo stato, la situazione tracciata non si ritiene possa prescindere
dal quadro normativo, seppure contrattuale, già esistente, che ha trattato anche la materia della sicurezza. In proposito, si ritiene assuma particolare rilievo l'accordo del 31 gennaio 2012, sottoscritto dalle parti sociali che avevano stipulato il Ccnl dell'11 novembre 2011 degli studi professionali, con il quale sono state regolamentate le procedure per l'individuazione del rappresentante aziendale e territoriale della sicurezza dei lavoratori, i modelli di organizzazione e di gestione ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa, (ex articolo 30 del testo unico e Dlgs 231/2001), la valutazione del rischio da stress correlato, la formazione dei lavoratori. Si tratta di disposizioni che si ritiene non possano essere trascurate in sede di applicazione del vigente testo unico.

È da aggiungere, infine, che gli studi professionali, in carenza di specifica disciplina, possono comunque fruire nel frattempo di una notevole semplificazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro che, dopo l'emanazione del Dlgs 81/2004, si è già avuta a favore delle micro e piccole aziende (che occupano, rispettivamente, fino a 10 e fino a 50 lavoratori) mediante procedure standardizzate previste dal decreto interministeriale del 30 novembre 2012, entrato in vigore il 1° giugno 2013, applicabile certamente anche agli studi professionali.

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