Adempimenti

In Unilav calcolo obbligato per la retribuzione part time

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

L’Unilav inciampa sui contratti part time. La procedura di acquisizione dei dati per le comunicazioni obbligatorie dell’Anpal, recentemente aggiornata, presenta un nuovo meccanismo di calcolo della retribuzione spettante ai lavoratori.

Secondo il nuovo algoritmo, l’operatore che intende inoltrare un modello Unilav, Unilav cong e Unisomm deve inserire i dati di inquadramento contrattuale del lavoratore (Ccnl e livello), specificando le ore medie settimanali di lavoro. Sulla base di tali informazioni, il sistema individua la retribuzione definita congrua. In particolare, per i lavoratori part time, il software applica la formula riportata nella tabella a fianco. I tecnici del ministero, dunque, utilizzano il coefficiente convenzionale previsto dal Ccnl per determinare la retribuzione dei lavoratori a tempo parziale.

In realtà, esiste un’altra possibilità di calcolo che tiene conto dell’orario effettivo di lavoro. Se, per esempio, l’orario settimanale è di 40 ore e il dipendente part time ne lavora quattro al giorno, per cinque giorni, la percentuale di lavoro è il 50 per cento.

Nell’esempio pubblicato a fianco (in cui sono presenti solo paga base e contingenza per allinearlo al sistema Unilav), si evidenzia la discrasia che emerge utilizzando il coefficiente contrattuale invece dell’orario effettivo. La retribuzione riparametrata mediante il criterio adottato dal software utilizzato da Unilav giunge a determinare un compenso che non trova riscontro se confrontato con la remunerazione stabilità per chi lavora full time.

D’altro canto è palese che il coefficiente stabilito dal contratto, oltre a essere convenzionale, tiene conto delle eventuali riduzioni di orario riconosciute in fase di rinnovo del contratto di lavoro, trasformate in Rol (permessi individuali) che, tuttavia, di fatto, hanno lasciato invariata la durata della prestazione settimanale.

Il punto nodale, tuttavia, non è costituito dalla scelta operata dal ministero che - condivisa o meno - può essere contestata nelle sedi opportune. L’elemento critico è rappresentato dal blocco del campo contenente la retribuzione annua che, come confermato dalle istruzioni di compilazione, può essere modificato ma non può contenere un importo inferiore alla retribuzione annuale lorda minima così come calcolata all’applicativo. In tale evenienza, viene preclusa la possibilità di inoltrare la comunicazione.

Si ritiene che – stante la diversa modalità di calcolo esistente – il campo in questione dovrebbe essere sbloccato, consentendo agli operatori di inserire la retribuzione come gli stessi l’hanno determinata, ferma restando la possibilità dell’organo di controllo di verificare a posteriori le cause del disallineamento. Contrariamente, vista la cogenza dell’obbligo dell’invio dell’Unilav (la cui omissione è pesantemente sanzionata e potrebbe avere ripercussioni anche sull’accertamento dell’esistenza di lavoro nero), il datore di lavoro si vedrebbe costretto a inserire un’informazione che non trova riscontro né nelle lettere di assunzione, né nei cedolini paga.

Vedi la tabella: Il confronto

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