Adempimenti

Modello 770/2020, novità solo nelle istruzioni per la compilazione

di Gabriele Bonati

Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2020 sono stati approvati il modello 770/2020 (redditi 2019) e le relative istruzioni per la corretta compilazione. Il termine per trasmissione all'Agenzia delle entrate è confermato per il 31 ottobre 2020.

La composizione e il tracciato della dichiarazione ricalcano la dichiarazione dello scorso anno. Le novità sono contenute nelle istruzioni, in particolare, per quanto riguarda i soggetti obbligati, la documentazione da rilasciare al dichiarante e i quadri DI, ST, SV, SX e SY, come di seguito evidenziato.

Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione
Nell'elenco sono state inserite le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr 600 e aderiscono al regime forfettario di cui alla legge 190/2014, così come modificata dall'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 145/2018.

Documentazione da rilasciare dal dichiarante
Si precisa che se il contribuente ha conferito l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l'incaricato deve rilasciare al dichiarante, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto incaricato si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia i dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente.

Quadro ST
Con riferimento alla terza e alla quarta sezione si precisa che devono essere indicate anche le imposte operate sui proventi generati da partecipazione a Oicr Pir compliant italiani o stabiliti in uno Stato Ue o See e da polizze Pir compliant, riscattate nel corso del 2019 prima del soddisfacimento del minimum holding period (circolare 3 del 26 febbraio 2018).

Per quanto riguarda i codici da utilizzare nel campo 10 delle sezioni prima, seconda e terza, si rileva la nuova lettera "F" avente il seguente significato: se il versamento si riferisce a ritenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici verificativi nel Centro Italia nel 2016, come disposto dal comma 11 dall'articolo 48 del decreto legge 189/2016, come modificato dal comma 2 dell'articolo 8 decreto legge 123/2019, convertito con la legge 156/2019. È stata tolta la lettera "I" (anche nel quadro SV) che riguardava la ripresa della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del Dm 6 settembre 2018.

Nella terza sezione (ritenute sui redditi di capitale) è stato inserito il rigo ST26 (dati relativi all'intermediario non residente) nel quale indicare i seguenti dati: i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del Dlgs 241 del 1997. Nel rigo ST26 devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente:
• nel punto 1 il codice Abi ove attribuito;
• nel punto 2 il codice identificativo Internazionale Bic/Swift;
• nel punto 3 il codice fiscale italiano se attribuito;
• nel punto 4 la denominazione della società o ente;
• nel punto 5 il codice dello Stato estero da rilevare dall'apposita tabella SG - elenco dei Paesi e territori esteri riportata in appendice. Per ciascun intermediario non residente devono essere compilate distinte sezioni dei versamenti riferite ai singoli intermediari.

Quadro SX - Quest'anno per la compilazione del rigo 48 (aiuti di Stato) si rinvia alle istruzioni relative alle colonne con la medesima denominazione del rigo RD401 del quadro RS del modello redditi 2020;

Quadro SY - Nella sezione I, riservata al debitore principale, è stato aggiunto, per la compilazione dei punti 3-5-7-9-11, il codice 13, somme non soggette a tassazione.

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