Adempimenti

Al via la copertura Inail per i rider

di Matteo Prioschi

Prime indicazioni sulla copertura assicurativa per le società che effettuano consegne tramite rider e l’utilizzo di piattaforme anche digitali. In vista dell’estensione dal 1° febbraio 2020 della tutela assicurativa a questi lavoratori autonomi occasionali, una nota operativa dell’istituto assicurativo diffusa ieri elenca le informazioni da comunicare al fine di consentire il calcolo del premio.

Se la società non ha già un codice ditta e una posizione assicurativa territoriale vi deve provvedere entro il 1° febbraio, indicando tutte le attività svolte. Se invece è già registrata all’, entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo, deve presentare denuncia di variazione delle attività. In caso contrario, si configura l’evasione dell’obbligo assicurativo.

La comunicazione deve tener conto dei mezzi utilizzati dai fattorini, se cioè vanno in bicicletta, a piedi, in scooter e va stimata la percentuale di utilizzo dei diversi mezzi, ossia se le consegne vengono effettuate per esempio per l’80% con la bici e il 20% con il ciclomotore. Questo perché tali modalità possono influire sulla voce di rischio da attribuire. Queste attività, comunque, in via generale rientrano nella voce 0721 delle nuove tariffe.

Per determinare il premio occorre indicare all’ le retribuzioni presunte. Queste si calcolano partendo dal numero totale delle giornate di effettiva attività che si presume svolgeranno tutti i rider e moltiplicando tale valore con l’importo della retribuzione giornaliera convenzionale (al momento 48,74 euro). È considerato giorno di attività effettiva quello in cui il rider fa almeno una consegna nell’arco di 24 ore. Il premio non può essere frazionato in base al numero di ore lavorate giornalmente. L’importo per il 2020 corrispondente alle giornate effettivamente lavorate sarà poi definito a consuntivo in occasione dell’autoliquidazione 2021.

Sulla base di queste informazioni, Inail calcola il premio e invia tramite Pec il certificato di assicurazione/variazione e l’importo da pagare con F24 entro la scadenza indicata nel certificato stesso.

In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, il rider deve dare immediatamente notizia alla società, fornendo il numero del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi, così da garantirsi le stesse prestazioni erogate ai lavoratori dipendenti.
La nota operativa Inail

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