Adempimenti

17 febbraio, saldo dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei Tfr

di Michele Regina

Entro lunedì 17 febbraio 2020 i datori di lavoro che rivestono il ruolo di sostituti d'imposta devono versare il saldo sulla rivalutazione del TFR. Si ricorda che l'imposta sostitutiva va versata con modello F24 .
Il codice tributo nel modello F24 è il "1713" - Saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto. La prima rata è stata versata il 16 dicembre 2019.
Sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17%.
Anche il TFR che si versa ad INPS al Fondo di tesoreria dell'INPS deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, o alla chiusura del rapporto, ed assoggettato all'imposta sostitutiva. L'applicazione e il versamento dell'imposta sostitutiva relativa sia alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il datore di lavoro sia alla quota maturata presso il Fondo dovranno essere effettuati dal datore di lavoro.
Il sostituto tenuto al versamento può cegliere tra le due seguenti modalità di calcolo dell'acconto:
a) Metodo storico
b) Metodo previsionale
Per il metodo storico il datore di lavoro calcola l'acconto sul 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, considerando anche le rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati nel corso dell'anno.
Per il metodo previsionale il datore di lavoro determina l'acconto dovuto sul 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale si versa l'acconto. In questo caso, l'imponibile da utilizzare è dato dal TFR maturato fino a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente relativo a tutti i dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno in corso.
Se il TFR è corrisposto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta, l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate complessivamente con riferimento all'intero t.f.r. percepito deve essere liquidata dal percettore del trattamento stesso in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui lo stesso è percepito e deve essere versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte relative alla medesima dichiarazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©