Adempimenti

Indennità dei tirocinanti disabili tassata se non è assistenziale

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su un quesito in merito al trattamento fiscale applicabile all'indennità prevista per la partecipazione ai TIS, ossia i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione

di Salvatore Servidio

L’agenzia delle Entrate, con risposta a interpello numero 51 del 12 febbraio 2020, fissa le regole sulla tassazione Irpef dell'indennità di tirocinio, affermando che è sottoposto a tassazione secondo le regole ordinarie l'importo erogato per la partecipazione ai tirocini formativi, di orientamento e reinserimento nel mondo del lavoro (Tis), anche se riconosciuti a soggetti con disabilità.

Il quesito
Il quesito riguarda un caso specifico, relativo all'indennità riconosciuta per la partecipazione a tirocini rivolti a soggetti con disabilità, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 104/1992, avviati dalla Regione Marche come strumento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione.
Alla richiesta di chiarimenti sulla tassazione o sull'esenzione per il tirocinio avviato nell'ambito di un progetto di assistenza a soggetti disabili, l'agenzia delle Entrate non fornisce una risposta univoca, ma affida all'ente il compito di stabilire se prevalga la funzione assistenziale o formativa.
Comunque l'interpello fornisce un'utile disamina delle regole da considerare per capire quando i tirocini vadano obbligatoriamente dichiarati e sottoposti a tassazione ordinaria.

Soluzione operativa
Per la soluzione del quesito, occorre evidenziare, in linea generale, che l'articolo 34, comma 3, del Dpr 601/1973 stabilisce che i sussidi corrisposti dallo Stato, e da altri enti pubblici a titolo assistenziale, sono esenti da Irpef nei confronti dei percipienti.
Nel dettaglio l'esenzione tributaria è condizionata all'esistenza di due requisiti:
- l'erogazione deve essere effettuata dallo Stato o altri enti pubblici (elemento soggettivo);
- il sussidio erogato deve avere carattere assistenziale (elemento oggettivo).
Ad esempio, sono esenti da Irpef la pensione di invalidità, gli assegni agli invalidi civili o ai sordomuti. È previsto che le somme in oggetto siano corrisposte in favore di individui che versano in stato di bisogno al fine di perseguire finalità fondate sulla solidarietà collettiva (risoluzione 46/E/2008).

Quel che l'Agenzia sottolinea con la risposta 51/2020 è che l'esenzione fiscale ha carattere eccezionale ed è quindi delimitata alle prestazioni e alle indennità erogate per cittadini indigenti o in particolari condizioni di bisogno. Di conseguenza, l'esenzione si ha quando il sussidio economico è destinato a favorire l'inclusione sociale e l'autonomia dei soggetti coinvolti. Di converso, il beneficio è escluso quando lo stesso è finalizzato a un eventuale effettivo inserimento lavorativo.

Le somme corrisposte a titolo di indennità per tirocini formativi, di orientamento o inserimento al lavoro sono considerate redditi assimilati a lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c, del Tuir (circolare 326/1997).
Si ricorda che, in ogni caso, l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi ai fini della corretta tassazione dell'indennità percepita si applica esclusivamente nel caso di superamento del limite della no tax area, pari a 8.174 euro. Non vi è quindi nessuna esenzione specifica; sarà l'importo annuo percepito a determinare quando l'indennità per tirocini finalizzati alla formazione e al lavoro dovrà esser sottoposta a tassazione ordinaria.

Le stesse regole si applicano anche ai tirocini avviati dal Comune in favore di soggetti con disabilità: se le somme erogate non hanno carattere puramente assistenziale, ma sono erogate anche per l'inserimento del soggetto svantaggiato nel mondo del lavoro, sono da considerarsi come indennità per tirocinio formativo.

Sarà il Comune, sulla base delle regole riepilogate nella risposta 51/2020, a dover individuare se per ciascun progetto personalizzato avviato nei confronti di soggetti con disabilità prevalga il carattere assistenziale o formativo.
Nel secondo caso l'indennità di tirocinio non rientrerà tra le somme esenti ai fini fiscali.

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