Adempimenti

Per tutelarsi il committente deve anche verificare la presenza dei lavoratori

di Enzo De Fusco

Sono tre le azioni richieste ai committenti per attivare i controlli antievasione nella catena degli appalti: divieto di compensazione; acquisizione e controllo del versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori impiegati nell’appalto; sospensione dei pagamenti.

La prima azione riguarda la modalità di versamento delle ritenute da parte dell’appaltatore. La legge prevede che avvenga senza più avvalersi della compensazione tra crediti e debiti. La circolare 1/2020 delle Entrate spiega però che questo divieto deve essere coordinato con altre disposizioni.

Si tratta, ad esempio, dei crediti che i sostituti d’imposta maturano per aver anticipato somme di denaro ai dipendenti per conto dello Stato, quali i rimborsi corrisposti a seguito di assistenza fiscale, conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, oppure dei crediti derivanti da eccedenze di versamento delle ritenute. Questi crediti sono compensati esclusivamente in F24 e quindi anche in futuro appaltatori e subappaltatori potranno procedere con questa compensazione. Nella circolare sono riportati tutti i crediti che, in relazione alle disposizioni vigenti, possono continuare a essere compensati dal sostituto di imposta.

La seconda azione è il controllo sui documenti acquisiti dall’appaltatore e dal subappaltatore. I termini per produrre i documenti sono in funzione della scadenza per il versamento delle ritenute. Pertanto, se lo stipendio del mese di gennaio 2020 è corrisposto a febbraio, le ritenute devono essere versate entro il 16 marzo. L’appaltatore o il subappaltatore hanno tempo fino al 21 marzo per consegnare la documentazione. L’agenzia delle Entrate metterà a disposizione nel cassetto fiscale del committente gli F24 dell’appaltatore e del subappaltatore per facilitare il recupero dei documenti, su cui vanno fatte tre verifiche:

1) la retribuzione dichiarata dall’appaltatore deve essere coerente almeno con quanto indicato dal Ccnl;

2) l’effettiva presenza dei lavoratori presso la sede: diventa inevitabile che i dipendenti dell’appaltatore presso il committente siano dotati di sistemi di rilevazione delle presenze;

3) le ritenute fiscali che l’appaltatore dichiara nel proprio documento devono essere coerenti con la retribuzione corrisposta. Le ritenute da verificare riguardano anche quelle effettuate a titolo di addizionale regionale e comunale, sebbene nulla abbiano a che vedere con l’appalto.

Le ritenute sono considerate congrue qualora siano superiori al 15% della retribuzione imponibile. Per fare un esempio, se l’appaltatore dichiara che nel mese di gennaio 2020 ha corrisposto in quell’appalto una retribuzione imponibile di 10.000 euro, il fisco si aspetta un versamento superiore a 1.500 euro. Se il risultato è pari o inferiore, il committente è tenuto a richiedere le relative motivazioni e gli affidatari sono tenuti a fornirle.

La terza azione è l’eventuale blocco di pagamenti e la segnalazione alle Entrate. Il committente deve verificare se per l’appaltatore sono maturati crediti certi, liquidi ed esigibili.

La sospensione del pagamento è effettuata finché perdura l’inadempimento riscontrato dal committente e sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, oppure per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. Questo significa che se le ritenute sono in misura superiore al 20% dell’opera, il committente è autorizzato a sospendere il pagamento per il limite superiore.

In ogni caso, entro novanta giorni dall’avvenuto riscontro dell’inadempimento, il committente deve darne comunicazione all’Agenzia territorialmente competente nei suoi confronti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©