Adempimenti

Divieto di compensazione con eccezioni

di Enzo De Fusco

Il credito di imposta riconosciuto a titolo di bonus Renzi potrà essere compensato nel modello F24 dall’appaltatore e subappaltatore. Al contrario è vietata la compensazione per i crediti derivanti da agevolazioni e crediti maturati per contributi e premi assicurativi obbligatori. Sono queste alcune delle novità illustrate nella circolare 1/2020 delle Entrate in tema di divieto di compensazione dei crediti e debiti riferiti ad appaltatori e subappaltatori.

In verità, l’Agenzia ha in parte attenuato il testo normativo e fa presente che il divieto introdotto deve fare i conti con altre norme che consentono ai sostituti di imposta di compensare i crediti in modello F24 quale unica modalità.

L’Agenzia ha elaborato tutti i codici tributo che possono continuare ad essere compensati nel modello F24. Una prima categoria di crediti deriva proprio da eccedenze connesse alla gestione dei rapporti di lavoro. Si tratta, ad esempio, dell’acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto. In genere possono essere compensate tutte le eccedenze di Irpef che, anche solo per errore, sono state versate al fisco e recuperabili con il codice 1678.

Sono autorizzati alla compensazione anche i codici tributo 1631, 3796 e 3797 che riguardano la sfera dell’assistenza fiscale relativamente a crediti Irpef e addizionali regionali e comunali. Compensabili anche le eccedenze di versamenti di ritenute che emergono dal modello 770 per dipendenti, autonomi e provvigioni, nonché su redditi di capitale.

La vera limitazione si registra sui crediti maturati per contributi e premi assicurativi obbligatori che, in nessun caso, potranno essere utilizzati ai fini del pagamento delle ritenute di cui all’articolo 17-bis, comma 1, ma dovranno essere compensati con altri debiti tributari e contributivi dell’impresa, fermi restando gli eventuali specifici divieti previsti da altre disposizioni dell’ordinamento. La circolare 1/2020 precisa però che il divieto opera solo per le obbligazioni relative ai contributi previdenziali e assistenziali di fonte legale, mentre restano esclusi i contributi di fonte contrattuale come quelli a casse sanitarie e a forme di previdenza complementare.

È allo studio la banca dati appalti dell’Inps, che consentirà di ripartire i versamenti per singolo appalto, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori per i quali è vietato utilizzare crediti per il pagamento.

Più di 20 anni fa l’introduzione della compensazione dei crediti e debiti nel modello F24 fu registrata come una vera e propria modernizzazione dello Stato nei rapporti con i contribuenti. Ora, per colpa di pochi, molti imprenditori torneranno a subire le ingiustizie di pagare subito e recuperare con il tempo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©