Adempimenti

Lo skipper sulle imbarcazioni non è un lavoratore domestico

di Antonella Iacopini

Lo skipper impiegato in imbarcazioni da diporto non è contrattualmente inquadrabile quale lavoratore domestico, anche nell'ipotesi in cui sia l’unico addetto alle ulteriori attività "domestiche", come attività accessorie. È l’indicazione fornita dall'Ispettorato nazionale del lavoro alle sedi territoriali con nota n. 1366 del 13 febbraio 2020.
Allo skipper spetta il comando delle imbarcazioni da diporto, a motore o a vela. Si occupa ed è responsabile – civilmente e penalmente - della conduzione e più in generale della gestione nautica, ossia di tutte le operazioni relative alla navigazione (gestione, organizzazione, manutenzione, sicurezza, rapporti con l'equipaggio, con autorità marittima, con gli ospiti dell'unità e con l'armatore o la società armatrice). Tuttavia, nulla vieta che lo skipper possa espletare anche mansioni accessorie o strumentali rispetto all'attività principale, assimilabili a quelle proprie di un lavoratore domestico, quali, ad esempio, la preparazione di pranzi, la pulizia e il riordino della barca. Perché, dunque, l'Ispettorato esclude la possibilità in questi casi di comunicare l'assunzione dello skipper quale lavoratore domestico?
L'INL ricorda, in primis, che qualunque attività lavorativa venga svolta su imbarcazioni, comprese quelle da diporto, determina automaticamente l'inquadramento del lavoratore nel ruolo della gente di mare, con la conseguente applicazione della normativa di riferimento. Considerata, quindi, l'attività svolta dallo skipper, lo stesso viene inquadrato nel ruolo specifico della gente di mare, secondo quanto previsto dal Regio Decreto n. 327/1942 – noto come Codice della Navigazione. Quest'ultimo, all'art. 115, individua tre categorie nell'ambito delle quali iscrivere i lavoratori che prestano la propria opera a bordo di navi e barche e, ai sensi dell'art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 171/2005 (Codice della nautica da diporto), lo skipper deve essere inquadrato nella prima delle predette categorie, ovvero "tutti i lavoratori di stato maggiore e di manovalanza relativi ai servizi di macchina e di coperta quali capitani, marinai e mozzi".
Da ciò deriva, quindi, l'impossibilità di comunicare l'assunzione dello skipper quale lavoratore domestico. La sua assunzione come lavoratore dipendente sulle imbarcazioni da diporto, infatti, deve sempre avvenire attraverso la specifica comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro (c.d. Comunicazione UNIMARE), ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 297/2002 e del relativo regolamento attuativo e del D.M. 24 gennaio 2008 che aveva introdotto il sistema delle comunicazioni obbligatorie online anche per il lavoro marittimo.
Ad oggi, tutti gli armatori e le società di armamento devono comunicare le assunzioni, trasformazioni, proroghe e cessazioni contrattuali, compilando il modello unico Unimare entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco e sbarco dei marittimi e di tutti coloro che prestano servizio a bordo della nave. Si tratta di una comunicazione pluiriefficace in quanto, al pari del modello Unilav utilizzabile per la generalità dei lavoratori, assolve anche agli obblighi comunicazionali nei confronti degli Enti previdenziali e assistenziali e del Servizio di assistenza sanitaria destinato al personale navigante (Sasn).

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