Adempimenti

Marittimi, avvio della trasmissione telematica dei certificati di malattia

di Michele Regina

L'Inps, con il messaggio 18 febbraio 2020, n. 610, comunica che già dal mese di gennaio 2020 gli uffici di Sanità marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (Usmaf-Sasn) del ministero della Salute hanno iniziato ad emettere certificati telematici di malattia per i loro assistiti, lavoratori marittimi e aeronaviganti.
I certificati di malattia telematici vengono recapitati all’Inps con le stesse modalità in uso per le altre categorie di lavoratori. Per tale motivo la certificazione cartacea dei Sasn assumerà carattere del tutto marginale e residuale.
Il processo telematico della certificazione determina cambiamenti rilevanti anche per i lavoratori assicurati, per quanto concerne i propri adempimenti ai fini dell'ottenimento delle prestazioni di malattia.
Con la telematizzazione a regime i Sasn non emetteranno più i certificati cartacei denominati Mal 1, Mal 2 e Mal 3.
I certificati di malattia (Cdm) telematici dei Sasn sono in tutto analoghi a quelli rilasciati alla generalità dei lavoratori; nel caso dei marittimi però essi non costituiscono documentazione sufficiente alla liquidazione delle prestazioni di malattia ex-Ipsema, perchè non riportano le necessarie, ulteriori informazioni aggiuntive, documentate con i predetti modelli Mal1, Mal2 e Mal3.
Le suddette informazioni non previste sul Cdm telematico dovranno essere fornite e documentate direttamente dal lavoratore, anziché con i modelli Mal, attraverso l'esibizione alla Struttura territoriale Inps competente del libretto di navigazione -o altra documentazione equipollente - e la produzione di copia delle pagine da cui emergano i dati necessari.
Quindi per ottenere le prestazioni il lavoratore, oltre a produrre alla Struttura territoriale competente dell'Inps il modello "SR163" per la richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito, scaricabile dal sito Inps, dovrà anche:
– comunicare il numero di Protocollo unico del certificato telematico da indennizzare (Puc);
– esibire il libretto di navigazione (o altra documentazione di contenuto equivalente per il personale sprovvisto di libretto) e produrne copia delle pagine da cui emergano i dati necessari ad integrare quelli del certificato telematico, al fine di completare il set di informazioni finora riportate nei modelli Mal.
Nel caso in cui il lavoratore si facesse rilasciare la certificazione telematica di malattia da un medico del Servizio sanitario nazionale (Ssn), tale certificazione, secondo le indicazioni fornite dal ministero della Salute, può essere considerata sufficiente anche senza la validazione Sasn, esclusivamente nei casi di indennità di malattia complementare e per la sola categoria dei marittimi cosiddetti "a turno generale", rilevabile dall'apposito timbro apposto sul libretto di navigazione del lavoratore marittimo.
Anche per queste ipotesi di Cdm del Ssn, il marittimo deve fornire alla Struttura territoriale Inps anche il numero di protocollo del certificato telematico da indennizzare (Puc). L'Inps ricorda che in completa analogia agli obblighi che oggi regolano il rapporto tra i medici del Ssn e le altre categorie di lavoratori, gli uffici Usmaf-Sasn sono, infatti, tenuti a rilasciare al lavoratore marittimo il numero di Protocollo unico del certificato telematico (Puc).
Inoltre è in fase di sviluppo l'applicativo informatico che consentirà ai lavoratori marittimi di presentare in via telematica la documentazione sopra indicata, necessaria all'erogazione delle prestazioni , al fine di snellire l'iter degli adempimenti.

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