Adempimenti

Smart working easy solo in 11 comuni

di M.Pri.

1. Protezione in azienda

Le procedure esistenti devono essere modificate?
Occorre effettuare un’analisi delle procedure e delle misure relative a salute e sicurezza per verificare che siano adeguate alla nuova situazione. In base all’articolo 2087 del codice civile, infatti, il datore di lavoro deve adottare misure per tutelare l’integrità fisica dei dipendenti. Va controllato anche se il documento di valutazione dei rischi deve essere adeguato, con riferimento in particolare al rischio biologico.

La revisione delle procedure, che può portare ad esempio a un’intensificazione delle attività di pulizia, deve essere fatta consultando il medico aziendale e deve essere eventualmente ripetuta nel tempo, dato che la situazione è in continua evoluzione.

2. Rapporti con l’esterno

Come gestire clienti e fornitori?
La situazione attuale comporta la necessità di rivedere anche regole e modalità delle attività svolte fuori azienda, quali per esempio le trasferte o le mansioni tipiche del personale di vendita, di assistenza o ispettivo che si muove sul territorio per cui anche un’impresa che ha sede lontano dalle aree toccate dal coronavirus non può ritenersi esente a prescindere da tale obbligo.

Valutazioni adeguate devono essere fatte anche in riferimento alle persone che arrivano dall’esterno in azienda, clienti e fornitori innanzitutto, che possono provenire da zone o essere entrati in contatto con persone a rischio e non aver seguito le disposizioni di tutela previste dalla normativa.

3. Situazioni dubbie

Quando scatta la quarantena?
Oltre per chi è stato colpito dal virus che viene ricoverato o “confinato” a casa, la permanenza domiciliare con sorveglianza attiva è prevista per chi rientra in Italia dopo aver soggiornato in una delle zone della Cina interessate dall’epidemia, con obbligo comunicazione di soggiorno al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, nonché per chi ha avuto contatti stretti con casi confermati di persone infette (per contatto stretto si intende quello del personale sanitario o degli addetti di laboratorio che trattano campioni, quello di chi convive o è stato faccia a faccia con un caso sospetto o confermato; quello di chi ha viaggiato sullo stesso aereo a non più di due file di distanza da un caso sospetto o confermato e le persone addette all’assistenza e l’equipaggio addetto alla sezione di aereo specifica).

4. Assenze

Malattia o Cig?
Se il dipendente non si reca al lavoro perché l’ordinanza vieta di lasciare il comune di domicilio, l’assenza è giustificata e permane il diritto alla retribuzione. Tuttavia, evidenzia la Fondazione studi consulenti del lavoro, è necessario un provvedimento normativo che preveda l’erogazione della cassa integrazione ordinaria per questo tipo di causali, in modo che l’azienda possa far ricorso all’ammortizzatore sociale.

Se l’assenza è dovuta a quarantena obbligatoria, sempre secondo Fondazione studi, si verifica una situazione analoga a quella di un trattamento sanitario e l’assenza va gestita come malattia, in base alle previsioni di legge e contrattuali.

Se il lavoratore si pone in quarantena volontaria in quanto di rientro da una zona a rischio, per esempio, in attesa del provvedimento dell’autorità sanitaria (a cui va comunicata tale situazione) l’assenza può essere gestita come astensione derivante da provvedimento amministrativo.

Fondazione studi non ritiene giustificata l’assenza decisa dal lavoratore per il pericolo di essere contagiato, che quindi si configura come assenza ingiustificata.

5. Attività sospesa

Si può ottenere la Cigo?
Le aziende che rientrano nelle “zone rosse”, cioè i comuni in cui è stata prevista la sospensione delle attività lavorative (eccetto se erogano servizi essenziali e di pubblica utilità) possono ricorrere alla cassa integrazione ordinaria se rientrano nel campo di applicazione della stessa. Infatti tra le causali di intervento di questo ammortizzatore sociale c’è anche l’impraticabilità dei locali per ordine della pubblica autorità. Per i comparti esclusi dalla normativa sulla Cigo operano i fondi di solidarietà o il Fondo di integrazione salariale. Ma il blocco dell’attività, seppur parziale, può riguardare anche attività fuori dalla zona ritenuta più a rischio. Regione Lombardia, per esempio, con ordinanza pubblicata la sera del 23 febbraio ha stabilito la chiusura di bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico dalle ore 18.00 alle 6.00, nonché degli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali e dei mercati il sabato e la domenica, eccetto i punti vendita dei generi alimentari, per il momento fino al 1° marzo incluso.

Tuttavia non tutte le attività produttive e commerciali rientrano nell’ambito della cassa integrazione o dei fondi di solidarietà, tant’è che Confcommercio ha già chiesto di estendere l’area di azione del Fondo di integrazione salariale alle aziende più piccole (oggi opera per quelle che hanno più di cinque dipendenti).

6. Smart working

Come è stato semplificato?
Lo smart working o il telelavoro possono essere una valida modalità di gestione dei dipendenti qualora svolgano compiti che non richiedono la presenza in azienda. Di regola lo smart working può essere attivato sulla base di un accordo tra impresa e lavoratore. Tuttavia il decreto 6/2020 del presidente del consiglio dei ministri, all’articolo 3, stabilisce che «nelle aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale» (non meglio identificate) la disciplina contenuta negli articoli da 18 a 23 della legge 81/2017 può essere applicata «in via automatica» anche senza accordi individuali. Il ministero del Lavoro ha precisato al Sole 24 Ore che l’agevolazione riguarda solo gli 11 Comuni dell’allegato 1 al Dpcm. Inoltre il Dpcm ha validità solo per 14 giorni, fino al 7 marzo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©